S T A T U T O
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 - IL COMUNE DI OSTUNI
1. Il Comune di Ostuni è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità ed opera al servizio di essa curandone gli interessi, coordinandone le attività e promuovendone lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico, e assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche ed amministrative che riguardano la comunità locale.
2. Il Comune di Ostuni ha autonomia organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi.
3. L'azione del Comune di Ostuni è rivolta ai componenti della propria comunità, comprese le persone emigrate o immigrate che per ragioni di lavoro, di studio o di interessi localizzati sul territorio comunale comunque siano in rapporto con esso ed è finalizzata:
· a promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani, ed al diritto delle persone disabili e degli immigrati ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale;
· a promuovere azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, per sostenere l'azione della scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di solidarietà;
· ad assicurare le condizioni per lo sviluppo della persona e per l'effettiva partecipazione alla vita della città integrando gli istituti della democrazia rappresentativa con istituti ed esperienze di democrazia diretta;
· ad incentivare la tutela e lo sviluppo del territorio con la valorizzazione dei beni storici, museali, artistici e naturali;
· a favorire una diffusione dei servizi sul territorio equilibrata ed omogenea, nell'ambito del coordinamento della propria azione con quella degli altri soggetti pubblici, collettivi e del privato sociale operanti sul territorio;
· a coordinare tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli Uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche. A tal fine il Comune si avvale dell'apparato partecipato delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, imprenditoriali, nonché di tutte quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad esso con Legge dello Stato o della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Esercita tali funzioni mediante i propri organi e secondo le competenze e le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, ed anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, promuove gli organismi di partecipazione e cooperazione; informa la propria azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione in virtù di un fecondo rapporto con le associazioni, gli organismi di volontariato, le associazioni cooperative e le altre forme di partecipazione.
6. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea della Autonomia Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa al fine di collegare la valorizzazione delle autonomie al processo di unificazione europea.
7. Si adopera per la diffusione di una educazione interculturale e per l'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà e di mediazione attiva come unici mezzi per la soluzione dei problemi e delle conflittualità fra gli uomini e fra i loro interessi particolari.
8. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale è impegnata a superare le discriminazioni tra i sessi determinando anche con specifiche azioni positive condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alla popolazione femminile il pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale.
9. Nell’ambito delle attività produttive, l’Ente quale soggetto attivo dello sviluppo locale riconosce:
a) l’agricoltura quale risorsa primaria dell'economia del proprio territorio e contribuisce, anche con proprie forme di incentivazione, alla riqualificazione produttiva con sistemi e metodi che salvaguardino gli assetti idrogeologici e la qualità ambientale;
b) al turismo un ruolo trainante nello sviluppo economico e stimola gli operatori ad affermare il principio del pieno rispetto dell'ospite. Individua nel patrimonio ambientale, naturale e storico culturale la risorsa fondamentale per il richiamo turistico ed opera per la sua valorizzazione e tutela;
c) alla formazione di un distretto di piccole e medie imprese ed all’innovazione tecnologica un ruolo determinante nella necessaria modernizzazione competitiva dell’economia locale del mercato globale.
ART. 2 - IL TERRITORIO, LA SEDE E L'EMBLEMA
1. Il territorio del Comune che si estende per circa 206 Kmq. dalle ultime propaggini delle Murge al mare Adriatico, comprende i terreni riportati in catasto nelle mappe dal n. 1 al n. 222, e confina con i territori dei Comuni di Carovigno, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Martina Franca, Cisternino e Fasano.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata, nelle forme previste dalle leggi regionali, previa consultazione, mediante referendum locale, della popolazione interessata.
3. La sede del Comune è Palazzo San Francesco in Piazza della Libertà; presso di esso si riuniscono: il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono consigliare lo svolgimento delle sedute in altra sede.
4. Ostuni, Comune insigne per storia e monumenti, ha il titolo di Città per Decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1936, trascritto nei registri della Consulta Araldica ed è autorizzato ad usare il Gonfalone Civico con Decreto reale in data 9 dicembre 1937.
5. Lo stemma è d'azzurro a tre monticelli d'oro sostenenti tre torri dello stesso colore, finestrate di nero, la media più alta, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali, sormontato dalla corona turrita.
6. Il Gonfalone riproduce lo stemma e l'iscrizione centrata "Città di Ostuni", su un drappo partito verticalmente di azzurro e giallo riccamente ornato di ricami d'argento. Le parti di metallo e i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali e fregiati di argento.
7. Gli originali dello stemma e del Gonfalone sono depositati e custoditi nella biblioteca comunale.
8. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme. Per fini diversi da quelli istituzionali è vietato l’uso del nome e la riproduzione dell’emblema salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
ART. 3 - I BENI COMUNALI
1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo le norme di legge. La valorizzazione, gestione ed eventuale alienazione dei beni comunali saranno disciplinate da apposito regolamento, previa dettagliata inventariazione dei beni mobili ed immobili.
2. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI
E CONTROLLO DI GESTIONE
Capo I - Funzioni, compiti e programmazione
ART. 4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
b) viabilità, traffico, e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
j) servizi per lo sviluppo e la promozione turistica, agrituristica e le attività produttive.
k) interventi socio-sanitari a favore delle persone disabili.
ART. 5 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriore funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato, secondo la normativa vigente, anche mediante forme di coordinamento fra gli organi preposti alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico.
5. Il Comune adotta tutti i provvedimenti per assicurare ai cittadini ed alle persone che vi dimorano, anche temporaneamente, una serena convivenza civile ed un tranquillo esercizio delle attività produttive e sociali.
6. 6. Il Comune opera, nell'interesse dell'intera comunità cittadina, per promuovere una cultura della legalità e per assicurare ogni azione finalizzata al rispetto delle regole della civile convivenza contrastando i fenomeni di criminalità diffusa e ogni altra forma di illegalità.
ART. 6 - LA PROGRAMMAZIONE
-
Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio in conformità con le norme sulla valutazione di impatto ambientale.
-
Il Comune realizza la programmazione anche attraverso la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
-
Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.
-
Il Comune:
· Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l’occupazione giovanile.
· Favorisce l’associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
· Appresta e gestisce aree attrezzate per l’insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
· Promuove lo sviluppo dell’artigianato locale, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
ART. 7 – I SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1. I soggetti della programmazione sono:
a) il Comune;
b) gli organismi di gestione dei servizi pubblici locali.
ART. 8 - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1. Gli strumenti della programmazione discendono dalle linee programmatiche del Sindaco, le quali si attuano, di norma, attraverso:
a) Il Piano Comunale di Sviluppo;
b) i piani comunali di settore;
c) i piani comunali dei servizi pubblici locali.
ART. 8 bis - LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO
1. Il quadro di riferimento per la pianificazione e la programmazione generale e/o di settore del territorio comunale è costituito dalle linee programmatiche del Sindaco così come approvate dal Consiglio Comunale.
2. Entro la seduta successiva a quella dell’insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta relaziona al Consiglio circa i progetti da realizzare nel corso del mandato e costituenti le linee programmatiche che sono definite ed approvate nella stessa seduta e successivamente modificate, nel corso del mandato, qualora se ne presenti la necessità.
3. In occasione dell’esame del bilancio di previsione relativo ad ogni esercizio finanziario il Sindaco e i singoli Assessori sottopongono all’esame del Consiglio Comunale la verifica dell’attuazione e l’eventuale adeguamento delle linee programmatiche.
ART. 9 - IL PIANO COMUNALE DI SVILUPPO
1. Il Piano Comunale di sviluppo:
a) recepisce gli indirizzi economici e sociali della programmazione regionale e provinciale ed indica il modo e le procedure per la loro coordinata realizzazione, unitamente agli obiettivi della programmazione locale, sul territorio comunale;
b) individua le zone da destinare alla allocazione dei servizi pubblici di interesse regionale e provinciale;
c) indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a specifica disciplina di tutela, disponendo, in casi particolari, prescrizioni immediatamente operative;
d) stabilisce, articolandoli per ambiti territoriali omogenei, i principali parametri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali.
2. Il Piano Comunale di Sviluppo ha durata quadriennale purché l'insorgere di impreviste e gravi modifiche del tessuto socio- economico e di obiettivi di sviluppo della programmazione di livello superiore non ne renda necessaria la riformulazione.
3. Il Piano Comunale di Sviluppo determina i piani di settore e i piani dei servizi pubblici locali.
4. Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed aggiornamento del Piano Comunale di Sviluppo sono stabiliti da apposito regolamento.
5. Per la formazione, l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento del Piano Comunale di Sviluppo è istituito l'Ufficio del Piano.
6. L'Ufficio del Piano opera alle dirette dipendenze del Sindaco.
7. Il Comune promuove, per la definizione del Piano Comunale di Sviluppo, consultazioni con le associazioni e gli organismi di partecipazione previsti dal presente Statuto.
8. Ai fini dell'aggiornamento, delle verifiche periodiche del Piano e della valutazione del suo impatto sul sistema socio-economico locale, il regolamento d'attuazione stabilisce le relative procedure.
ART. 10 - I PIANI COMUNALI DI SETTORE
1. I Piani comunali di settore articolano sul territorio comunale le previsioni del Piano Comunale di Sviluppo in funzione di specifici interessi comunali.
2. I piani comunali di settore hanno lo stesso contenuto e seguono lo stesso procedimento di formazione ed approvazione del Piano Comunale di Sviluppo.
3. I piani comunali di settore hanno una durata compresa nel periodo di validità del Piano Comunale di Sviluppo.
4. Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed aggiornamento dei piani comunali di settore sono stabiliti nell'ambito del regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.
ART. 11 - I PIANI COMUNALI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. I piani dei servizi pubblici locali specificano le previsioni del Piano Comunale di Sviluppo relativamente alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I piani dei servizi pubblici locali determinano i singoli servizi da erogare, il loro ambito ottimale di gestione e le forme di gestione.
3. I piani comunali dei servizi pubblici locali hanno una durata compresa nel periodo di validità del Piano Comunale di Sviluppo.
4. Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed aggiornamento dei piani comunali dei servizi pubblici locali sono stabiliti nell'ambito del regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.
ART. 11 bis - L'INFORMAZIONE
1. 1. Il Comune assicura l'informazione, promuove l'immagine della Città e cura l'istituzione di mezzi e strumenti della comunicazione idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza.
2. Attraverso la stampa del Bollettino Ufficiale a cadenza periodica, il Comune pubblicherà i propri atti amministrativi più importanti, le circolari interpretative, le risoluzioni, i programmi nonché i Regolamenti Comunali, la cui raccolta aggiornata sarà accessibile al pubblico.
Capo II - Gestione dei servizi pubblici locali
ART. 12 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.
4. Il Comune promuove la partecipazione di associazioni, organismi di volontariato, cooperative, nella gestione dei servizi pubblici locali.
ART. 13 - FORME E AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE
1. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
· in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
· in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
· a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
· a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
· a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Comune attiva le procedure per verificare gli ambiti ottimali di gestione dei servizi pubblici locali e promuovere le forme di gestione rispondenti ai principi di funzionalità, efficienza ed economicità. In particolare il Comune si attiva per rilevare e soddisfare i bisogni emergenti della comunità locale. A tali fini sono promosse forme di controllo di gestione.
3. Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
-
le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990;
-
i consorzi appositi tra il Comune, la Provincia e/o tra enti locali diversi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990;
-
gli accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990.
4. Il Sindaco convoca entro il 15 settembre di ogni anno una conferenza dei servizi pubblici locali per verificare il buon andamento degli stessi e formulare idonee soluzioni per il loro miglioramento.
ART. 14 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI
1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Gli organi dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente nello stesso settore di attività, restano in carica, salvo il caso di revoca anticipata, per l’intero mandato amministrativo del Sindaco.
4. Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.
ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE
1. Il Comune con delibera di costituzione dell’Istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della Istituzione;
c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
d) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. L’Istituzione, e per essa gli organi preposti deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione per i servizi sociali.
ART. 16 - LE AZIENDE SPECIALI
1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunali, salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore d’attività dell’azienda.
4. Il Sindaco può revocare l’incarico al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, sulla base del sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.
5. La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell’azienda.
6. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione
7. Il Comune con delibera del Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali conseguenti ad apposita decisione del Consiglio Comunale.
8. Lo statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale
9. Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende sono stabilite dalla legge vigente.
Capo III - Forme associative e di collaborazione
ART. 17 - PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni, che con la Provincia, la Regione e altri Enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, costituzioni di consorzi, accordi di programma, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
3. Ai fini della scelta delle forme associative e di collaborazione ed in considerazione delle opzioni programmatiche contenute nelle linee programmatiche del Sindaco e nei suoi strumenti attuativi, il Comune effettua analisi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, in modo da garantire una stretta relazione tra attività da svolgere su scala sovracomunale, obiettivi da raggiungere, struttura organizzativa per l'espletamento delle attività.
ART. 18 - LE CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
3. e i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli organi decisionali legittimati a compiere le scelte relative alla gestione dell'oggetto delle convenzioni, le risorse umane destinate al perseguimento degli obiettivi, in considerazione dei risultati delle analisi di fattibilità di cui al precedente art. 17.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra il Comune di Ostuni, altri Comuni e/o la Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di Uffici Comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
ART. 19 - I CONSORZI
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e del precedente art. 18, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Tali atti vengono pubblicati contestualmente negli albi pretori degli enti consorziati.
4. Organi del consorzio sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. L'Assemblea del consorzio è composto dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6. Il Sindaco, nel caso in cui nomini un suo delegato, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Con le stesse modalità di nomina il Sindaco può revocare l'incarico con atto motivato ed eventualmente nominare un nuovo delegato.
7. Il Comune non può costituire con gli stessi enti più di un consorzio.
8. Con la Legge dello Stato possono essere costituiti consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, attuati con legge regionale.
ART. 20 - INTESE E ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. La proposta di accordo di programma deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni a pena di decadenza.
7. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
8. presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonchè dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia, se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
9. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più Regioni finitime la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma III. Il collegio di vigilanza di cui al comma VI è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma VI al Commissario del Governo ed al Prefetto.
ART. 20 BIS - PATTO TERRITORIALE
1. Anche in attuazione di intese e accordi di programma, il Sindaco può stipulare un patto territoriale tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale.
Capo IV - Programmazione e revisione finanziaria
ART. 21 - LA FINANZA LOCALE
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.
3. Le entrate fiscali del Comune finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
ART. 22 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. I principi dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale sono stabiliti dalle leggi dello Stato e applicati dal Comune nel Regolamento di contabilità secondo modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale.
1. bis - Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attivazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle Autonomie locali e delle altre leggi vigenti.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze.
3. Il bilancio è corredato di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello redatto dalla Regione Puglia, comunque non inferiore a tre anni, e di una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. (Artt.12 e 13 D.Lgs.77\95).
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
5. Gli impegni di spesa diventano esecutivi a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
7. La contabilità patrimoniale è articolata in modo da garantire le necessarie correlazioni con la gestione del bilancio e comporta adeguate forme di rilevazione inventariale dei beni mobili ed immobili.
8. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
9. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
10. La Giunta Comunale entro il 30 settembre presenta al Consiglio Comunale il rapporto di gestione annuale che sintetizza i risultati dell'attività di controllo di gestione dei servizi gestiti o promossi dal Comune, anche in rapporto ai risultati della Conferenza dei servizi pubblici locali, di cui all'art. 13. La redazione del rapporto di gestione è affidata all'Ufficio del Piano di cui all'art. 9.
11. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente insieme al bilancio ed insieme al conto consuntivo del Comune.
12. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
13. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
ART. 23 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
a) a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del
b) Collegio. (Art. 100 D.Lgs. 77\95).
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
d) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed assistono, al fine di formulare pareri tecnici, alle sedute degli organi istituzionali, su richiesta degli stessi.
5. L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:
a) a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'art. 64 del D.Lgs. 77\95.
6. Nella relazione di cui al comma precedente, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione. A tal fine, la Giunta Comunale assicura al Collegio le informazioni necessarie secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di contabilità.
7. Il Collegio dei revisori in merito alle sue attribuzioni di impulso e di proposta, esercita, in particolare, i seguenti compiti:
a) a) suggerisce parametri e metodi per migliorare le forme del controllo economico interno di gestione;
b) fornire opinioni sulla scelta delle fonti di copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla articolazione dei piani finanziari;
c) valutare le misure delle tariffe dei servizi nel rispetto delle indicazioni legislative in materia.
8. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
9. Ai Revisori dei conti ed al Presidente del Collegio spettano i compensi previsti dalla legge.
10. I rapporti tra il Collegio dei revisori e gli organi elettivi e burocratici del Comune sono disciplinati dal Regolamento di contabilità. Lo stesso Regolamento disciplina i requisiti di eleggibilità dei revisori, le cause di revoca e decadenza dall'Ufficio, i compiti del Collegio.
ART. 24 - IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE
1. Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale determinano le risorse finanziarie per la gestione annuale e pluriennale dei programmi fissati dall'Amministrazione nella relazione previsionale e programmatica.
2. Il controllo economico interno di gestione completa il controllo della gestione finanziaria onde consentire di valutare la coerenza dell'andamento della gestione con costi individuati a preventivo.
3. Le attività del controllo economico interno di gestione competono al Servizio Controllo di Gestione che inserito funzionalmente all'interno del Servizio Finanziario opera in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica.
4. Al fine del controllo economico di gestione e secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di contabilità il Comune adotta una contabilità parallela per centri di costo, ai sensi degli artt. 2424, 2425 e 2425bis e seguenti del codice civile.
5. La contabilità parallela prevede:
a) a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire
b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia della spesa articolata per Uffici, servizi, programmi;
c) la elaborazione di indici di produttività.
6. La Giunta Comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.
7. La contabilità parallela si richiama ai criteri del budget-program e del budget-control secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.Essa si articola nelle seguenti fasi:
a) determinazione degli obiettivi;
b) programmazione delle operazioni;
c) esecuzione di azioni di gestione;
d) controllo dei risultati, con evidenziazione degli scarti
rispetto agli obiettivi prefissati.
8. Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura dell'esercizio finanziario, il Servizio Controllo di gestione redige un referto con il quale rassegna le conclusioni del controllo ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici e alla rispondenza della spesa agli scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al Bilancio Pluriennale. Detto referto viene trasmesso al competente Assessore e ai centri di responsabilità tecnica. L'Assessore entro un mese dal ricevimento del referto, relaziona al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi.
9. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, dispone rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione.
10. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
ART. 25 - DISCIPLINA DEI CONTRATTI
1. I contratti sono disciplinati da apposito regolamento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 56 comma I, della Legge 142/90 per la cui stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le penalità previste in caso di inadempienza;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Capo I - Partecipazione popolare e diritti dei cittadini
ART. 26 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1. Le disposizioni di questo capo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune anche:
· ai cittadini, residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 16° anno di età;
· ai cittadini non residenti che esercitano nel Comune la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio;
· agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Ostuni.
2. La disposizione del comma precedente non trova applicazione in materia di referendum locale.
3. La disciplina di dettaglio di quanto previsto negli articoli di cui al presente Capo viene dettata da appositi regolamenti.
ART. 27 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali; promuove, inoltre, organismi di partecipazione dei cittadini anche su base di quartiere.
2. Il Comune promuove il Forum della Società Civile composto da associazioni, organismi di volontariato, organizzazioni sindacali e di categoria, ordini professionali. Il Forum ha funzioni consultive e propositive circa l'attività del Consiglio Comunale. Il Forum è luogo di incontro di tutte le forze sociali, culturali ed economiche.
3. Il Comune istituisce l'Albo delle associazioni legalmente costituite, nonché delle associazioni studentesche e degli organismi di volontariato; ad esso possono essere iscritte le associazioni:
· che ne fanno richiesta;
· che non hanno scopo di lucro;
· che hanno libertà di accesso, ispirandosi ai principi democratici della Costituzione;
· che operano sul territorio ostunese da almeno un anno;
· che depositino copia dello statuto e dell'atto costitutivo presso il Comune.
4. La gestione dell'Albo è disciplinata dal regolamento della partecipazione.
5. Il Comune informa le associazioni e gli organismi sulla propria attività in relazione alle materie di intervento di tali enti; in particolare vengono comunicati alle forme associative, di cui al precedente art. 12 comma 4, dati sulla qualità, quantità, numero di utenti, costi e tariffe dei servizi erogati.
6. Il Comune, in base alle disponibilità indicate nel bilancio e secondo modalità da indicare con il regolamento della partecipazione, attua forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di strutture o mezzi, nonché nella concessione di sovvenzioni e/o contributi per la realizzazione di singoli progetti di intervento.
7. Il Comune promuove e istituisce, inoltre, organismi di partecipazione e Consulte come referenti per l’azione comunale, tra gli altri, nei quartieri, a tutela della popolazione anziana, per l’aggregazione dei giovani, per garantire la pari dignità tra uomini e donne, per la tutela dei consumatori, per la promozione di attività sportive, turistico-culturali, per la tutela dell’ambiente. Il documento politico-programmatico della Giunta Comunale dovrà prevedere il numero degli organismi consultivi e i relativi ambiti di interesse.
8. I meccanismi di funzionamento del Forum, la istituzione ed il funzionamento delle Consulte di Settore, le modalità della informazione, la organizzazione di eventuali consultazioni periodiche, la regolamentazione delle forme di sostegno e tutta la disciplina di dettaglio è disciplinata a mezzo di apposito regolamento della partecipazione.
ART. 27 bis – VOLONTARIATO
1. 1. Il Comune riconosce l’apporto del volontariato e delle cooperative a scopo sociale per il conseguimento di pubbliche finalità, e può avvalersene nell’erogazione di servizi secondo le modalità contenute in un apposito regolamento.
2. Il Comune riconosce l’elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l’impiego nell’ambito delle proprie strutture.
ART. 28 – DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI
1. 1. Il Comune riconosce nella informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei
2. cittadini, singoli e in forma associata, alla vita sociale e politica.
3. 2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa.
4. 3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o privati.
5. Il regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa stabilisce:
· i tempi entro cui l’Amministrazione deve rispondere;
· le categorie di atti e documenti per i quali l’esibizione non può che essere differita;
· le forme del diniego di esibizione e delle reazioni dei cittadini;
· i soggetti tenuti alla esibizione, la individuazione del responsabile e la istituzione di un apposito Ufficio informazione di assistenza al cittadino;
· i costi della riproduzione degli atti;
· le modalità della pubblicità degli atti fondamentali del Comune, con l’eventuale ricorso a convenzioni con i mass media locali.
ART. 29 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. 1. Ogni cittadino ha il diritto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, a partecipare ai procedimenti amministrativi che lo riguardano; tale posizione soggettiva è estesa alle associazioni, agli organismi di volontariato e agli organismi di partecipazione.
2. Ogni procedimento deve essere concluso con provvedimenti espressi e motivati nei termini indicati dal regolamento e dalla legge; occorre comunicarne l’inizio agli interessati.
3. Per ogni procedimento, in base alle norme regolamentari, deve essere individuato il responsabile.
4. L’esame delle domande deve avvenire secondo un criterio cronologico, salva espressa deroga disciplinata dal regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa.
ART. 30 – AZIONE POPOLARE
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
ART. 30 bis - AZIONE RISARCITORIA CONSEGUENTE A DANNO AMBIENTALE
1. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato a favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.
ART. 31 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. L'istanza è l'atto di iniziativa con il quale si sollecita il Comune ad adottare un provvedimento o ad assumere un comportamento. La petizione è l'atto di iniziativa a seguito del quale v'è obbligo per il Comune di prendere in considerazione l'oggetto della richiesta. La proposta è l'atto di iniziativa con il quale si propone al Comune di assumere una determinata decisione, così come formulata nella richiesta.
2. Le istanze, le petizioni, e le proposte devono essere presentate, in forma scritta al Sindaco, con sottoscrizione legalmente autenticata, su moduli predisposti dal Comune.
3. Il Sindaco, completata l'istruttoria dell'Ufficio, risponde con formale provvedimento entro 30 giorni.
4. Le istanze, le proposte e le petizioni sottoscritte da 200 cittadini, con firme autenticate, a richiesta, sono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, sempre che attengano a materia di competenza consiliare. L'autentica delle firme per le istanze, le proposte e le petizioni non comporta alcun costo per i sottoscrittori.
5. La disciplina di dettaglio è regolata in apposito regolamento della partecipazione.
ART. 32 – I REFERENDUM
1. 1. Il Sindaco su iniziativa di almeno duemila elettori o con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati indice referendum consultivi ovvero abrogativi relativi ad atti di competenza consiliare.
2. Sono esclusi dalla consultazione referendaria i provvedimenti in materia:
· di mera esecuzione di attività regionale e statale;
· già sottoposta, nel corso dello stesso mandato, al giudizio degli elettori;
· di tributi locali, tariffe, assunzioni di mutui, emissione di prestiti obbligazionari e comunque provvedimenti attinenti alla finanza comunale;
· che interessa le qualità di singole persone;
· che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e della uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
· i referendum abrogativi inoltre, fermo il limite per materia, possono riguardare i soli regolamenti di competenza consiliare; non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini, nonché di norme dello Statuto Comunale.
3. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della indizione.
4. I referendum sono sottoposti, prima della raccolta delle firme, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta, al giudizio di ammissibilità di una commissione composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale. In caso di rigetto i promotori possono, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio Comunale che dovrà esprimersi nei successivi 30 giorni, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. I referendum ad iniziativa popolare, devono essere promossi da un comitato dei promotori composto da almeno 50 elettori del Comune di Ostuni.
6. La raccolta delle firme, regolarmente autenticate, in caso di referendum ad iniziativa popolare, deve concludersi entro
7. novanta giorni dalla comunicazione al responsabile del Comitato promotore del giudizio di ammissibilità del referendum. La Commissione di cui al comma 4 verifica la piena validità delle firme raccolte.
8. I referendum possono svolgersi non più di una volta l’anno e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
8. bis. Nei referendum abrogativi , l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogativi.
9. L'esito del referendum assume efficacia a condizione che alla consultazione partecipi il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
10. Il Consiglio Comunale delibera sull’oggetto del referendum entro un mese dalla proclamazione dei risultati che è effettuata dal Sindaco; ove l’organo comunale competente intenda discostarsi dall’esito della votazione referendaria, deve indicare i motivi per cui non si uniforma all’avviso degli elettori. La deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al Consiglio.
11. L'attività di informazione e propaganda è disciplinata dalla normativa nazionale in materia.
ART. 33 - CONSULTAZIONI POPOLARI
1. Le consultazioni popolari hanno la forma dei sondaggi, delle assemblee pubbliche e/o dei questionari.
2. Possono essere indette dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale e dal Forum della Società Civile, con la maggioranza dei due terzi delle associazioni iscritte all'Albo, ovvero da mille cittadini.
3. Devono essere adeguatamente pubblicizzate dal Comune.
4. Sulle risultanze delle consultazioni popolari, il Presidente del Consiglio Comunale promuove un dibattito in Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
5. La normativa di dettaglio è regolata dal regolamento della partecipazione.
ART. 34 - DIFENSORE CIVICO
1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali del Comune; in particolare agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione dei principi sanciti con la legge 8.6.1990, n. 142, con la legge 7.8.1990, n. 241, con la legge 15.5.1997, n. 127 e nello Statuto e nei regolamenti.
3. Il Difensore Civico relaziona semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta, circa le segnalazioni di associazioni e di singoli cittadini, nonché di propria iniziativa, nelle forme indicate nel Regolamento sulla Trasparenza dell'attività amministrativa.
4. Il Difensore Civico provvede d'ufficio o a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici e/o privati, associazioni, a controllare il regolare espletamento di pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, degli enti, istituti o aziende dipendenti, segnalando, secondo le modalità previste nel regolamento per la trasparenza dell'attività amministrativa, ritardi, irregolarità o inadempienze. Il Difensore Civico può, inoltre, intervenire d'ufficio qualora abbia notizie di abusi, disfunzioni e disorganizzazioni che incidono su interessi di singoli cittadini.
5. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, per le materie con le procedure di cui al comma 38 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nella forma della richiesta di riesame al Consiglio per i presunti riscontrati vizi di legittimità.
6. Può, altresì, intervenire, mediante segnalazioni e suggerimenti, in materia di controllo di gestione.
7. E' dotato di un ufficio comunale, la cui organizzazione è disciplinata nel regolamento e percepisce una indennità pari a quella del Presidente del Consiglio Comunale, così come previsto dalla legge per questo Comune.
8. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito di una o più terne indicate dal Forum della Società Civile, da almeno 10 Associazioni non iscritte al Forum, che abbiano almeno un anno di attività documentata sulla quale si esprimerà il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, da almeno 500 elettori. Nel caso in cui nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si procede ad altra votazione, nella stessa seduta. Nel caso in cui nessun candidato consegua la maggioranza dei due terzi il Consiglio viene riconvocato entro trenta giorni per procedere all'elezione del Difensore Civico con le stesse modalità della prima seduta. Nell'ipotesi in cui neppure in questa seconda seduta, alcuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza dei due terzi, si procede ad una seduta distinta non prima di 90 giorni dalla seconda seduta e risulterà eletto il candidato che in due votazioni nel corso della stessa seduta ottenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. bis. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
9. Deve essere un cittadino italiano, residente nel territorio di Ostuni, con competenze di tipo giuridico-amministrativo che non sia dipendente del Comune, Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, Parlamentare nazionale, né dirigente di alcun partito politico e organizzazione sindacale. Deve, inoltre, possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale.
10. Il mandato del Difensore Civico dura tre anni e può essere rinnovato per non più di una volta.
11. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
· alla scadenza del mandato triennale;
· per dimissioni, morte, impedimento grave o decadenza;
· quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca della nomina per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.
12. Il Difensore Civico quando ravvisi atti, comportamenti o omissioni in violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento trasmette al responsabile del procedimento del servizio una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata e, in caso di inadempienza, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento della partecipazione.
13. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.
14. L'istituto del Difensore Civico entrerà in funzione ad avvenuta approvazione dei regolamenti obbligatori previsti dal presente statuto.
Capo II - Forme del decentramento
ART. 35 - CONSULTE DI QUARTIERE
1. Il Comune promuove la formazione, quali organismi di partecipazione e di consultazione, delle Consulte di quartiere.
2. La organizzazione e le funzioni delle Consulte sono disciplinate da apposito regolamento della partecipazione.
3. Le Consulte devono riferirsi a parti omogenee del centro urbano.
4. Sono altresì istituite due Consulte rispettivamente per la zona collinare e per quella verso il mare.
5. Le Consulte rappresentano le esigenze della popolazione ivi residente nell'ambito delle unità del Comune.
6. Il regolamento dovrà:
· indicare le materie per le quali è richiesto il parere delle Consulte ed in genere definire i rapporti di queste con gli organi comunali, con le istituzioni e con le aziende dipendenti dal Comune;
· disciplinare le attribuzioni, le funzioni e le modalità di funzionamento.
ART. 35 BIS - CONSULTE
1. Per facilitare il lavoro di partecipazione dei cittadini e delle Associazioni il Comune promuove la formazione delle seguenti consulte di settore:
A. Consulta delle attività produttive;
B. Consulta della cultura, istruzione e sport;
C. Consulta della salvaguardia dell'ambiente, dell'assetto del territorio, della tutela dei beni culturali;
D. Consulta delle attività sociali, sanitarie e della qualità della vita.
TITOLO IV
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ED ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Capo I - Attribuzioni degli organi
ART. 36 - GLI ORGANI DEL COMUNE
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente; è capo dell'Amministrazione Comunale nonché Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e Ufficiale Sanitario.
5. Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento ai criteri di imparzialità e buona amministrazione.
ART. 36-bis - TRASPARENZA DELLE SPESE ELETTORALI
1. Unitamente alla lista ed alle relative candidature per l'elezione dei consiglieri comunali deve essere depositata, presso l'Ufficio del Segretario Generale, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata, con cui ciascun candidato dichiari la spesa che prevede di sostenere direttamente o indirettamente per la propria campagna elettorale.
2. 2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, e comunque all'atto della nomina a Consigliere Comunale, ogni candidato deve presentare presso l'Ufficio del Segretario Generale il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i dati previsionali e consuntivi delle predette spese elettorali sono resi pubblici mediante avviso del Sindaco da affiggere all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Di tale affissione è data notizia attraverso giornali e mezzi radiofonici e televisivi locali.
ART. 37 - IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, esercita le potestà ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le competenze di esso sono tassative ed inderogabili.
3. Adotta i seguenti atti fondamentali:
· atti normativi quali l'approvazione dello statuto e dei regolamenti;
· atti di programmazione economico-finanziaria, di assetto del territorio e dei servizi;
· atti di gestione quali la contrazione di mutui, la fissazione di spese che impegnino più bilanci, gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, appalti e concessioni, la nomina e la designazione di propri rappresentanti in enti vari.
4. Svolge l'attività di indirizzo:
· in via diretta mediante l'adozione degli atti fondamentali;
· in via indiretta attraverso le manifestazioni della volontà politica, cioè mediante risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e direttive.
· In particolare:
· approva direttive generali per programmi, progetti e settori di intervento;
· stabilisce i criteri generali per l'esercizio, da parte della Giunta Comunale, della potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
· determina gli obiettivi dell'azione delle istituzioni, delle aziende speciali e delle forme associative intercomunali cui partecipa il Comune.
5. Svolge l'attività di controllo:
· direttamente mediante l'esame del conto consuntivo e del rapporto di gestione, nonché mediante indagini ed inchieste conoscitive;
· indirettamente mediante l'attività dei singoli consiglieri di interpellanza e di interrogazione, nonché mediante il controllo sugli atti deliberativi della Giunta compiuto dai capigruppo.
6. In particolare:
· stabilisce i termini e le modalità di presentazione, da parte della Giunta, della relazione annuale sull'attività gestionale, con riferimento agli indirizzi fissati;
· verifica i risultati delle direttive impartite;
· acquisisce atti, documenti e relazioni sui risultati della gestione di istituzioni ed aziende.
7. Il Consiglio Comunale, nella prima riunione, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice-Presidenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
8. L’elezione dei Vice Presidenti, uno dei quali espressione dello schieramento opposto a quello che esprime il Presidente con funzioni di Vice Presidente Vicario, ha luogo dopo l’elezione del Presidente e con unica votazione con voto limitato a uno.
9. La convocazione e la presidenza del Consiglio comunale competono, salvi i casi speciali disciplinati dalla legge, al Presidente dell'assemblea o ad un Vice-Presidente.
10. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
11. Si riunisce di norma una volta al mese e, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, entro venti giorni dalla richiesta con, all'ordine del giorno, l'esame delle questioni richieste, secondo le norme di legge.
12. Sono demandate alla disciplina regolamentare le seguenti materie:
· il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni;
· i termini e le modalità di presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno, nonché i termini entro i quali deve essere fornita la risposta o iscritto l'oggetto all'ordine del giorno;
· il procedimento di nomina e di designazione dei rappresentanti comunali in enti vari;
· la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
· l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni e delle aziende speciali;
· l'esercizio, in genere, delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
· la fissazione delle modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento;
· la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.
12. Gli assessori hanno il diritto di partecipare alle sedute consiliari, pur non incidendo con la loro presenza sul "quorum" strutturale e funzionale. Essi hanno altresì il diritto di intervenire, al pari dei consiglieri comunali, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, ma non compete loro di partecipare alla votazione per le deliberazioni.
ART. 38 - I CONSIGLIERI COMUNALI E I CAPIGRUPPO CONSILIARI
1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare. Possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
2. Ai singoli consiglieri possono essere conferiti dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, incarichi speciali limitati nel tempo e nell'oggetto. Essi hanno il compito di approfondire e riferire al Consiglio in ordine alle problematiche relative all'incarico ricevuto, nonché possono proporre atti deliberativi al Consiglio nell'ambito delle competenze consiliari fissate dall'art. 32 della legge n. 142/1990.
3. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato; non può ad essi essere opposto il segreto d'ufficio, in particolare ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo dovranno essere trasmesse le deliberazioni adottate dalla Giunta; i relativi testi saranno messi a disposizione nelle forme stabilite dal regolamento.
4. Ai Capigruppo va inviato almeno ogni 10 (dieci) giorni l’elenco delle determinazioni dei dirigenti con il relativo oggetto.
5. I consiglieri devono organizzarsi in gruppi consiliari la cui composizione corrisponde, di norma, alle liste presentate in occasione della consultazione elettorale.
6. La costituzione successiva di nuovi gruppi consiliari non deve avere una composizione inferiore a numero due Consiglieri.
7. Le modalità di esercizio dei poteri di iniziativa e di sindacato ispettivo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Il funzionamento dei gruppi consiliari è, altresì, disciplinato dal regolamento, dovranno comunque essere assicurati ai gruppi gli strumenti adeguati per l'espletamento ottimale delle loro funzioni.
9. I capigruppo si riuniscono in conferenza. La conferenza convocata dal Presidente del Consiglio, decide l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
ART. 38 bis – DECADENZA DEI CONSIGLIERI
1. La mancata partecipazione consecutiva non giustificata a tre sedute di Consiglio Comunale distintamente convocate, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale contesta tale circostanza al Consigliere Comunale interessato con atto notificato.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla notifica il Consigliere Comunale può presentare le proprie giustificazioni.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, successiva al termine di cui al comma precedente, è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, al primo punto, l’argomento inerente la decadenza del Consigliere Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla decadenza del Consigliere Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 39 - LE COMMISSIONI CONSILIARI
1. Le commissioni consiliari possono avere carattere permanente e temporaneo.
2. Sono nominate secondo un carattere proporzionale garantendo comunque alla minoranza la partecipazione a tutte le commissioni.
3. Possono essere invitati ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, esponenti del Forum della Società Civile e delle Consulte.
4. E' istituita, su base paritetica, la Giunta per il Regolamento che vigila sull'applicazione del regolamento consiliare e decide in ordine ai contrasti interpretativi dello stesso. Ove non sia stata rinnovata la Giunta per il Regolamento, le relative attribuzioni sono esercitate dalla conferenza dei capi gruppo.
5. Le commissioni consiliari devono esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare ed esprimere su di esse il proprio parere. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Sindaco e Assessori ritengono di sottoporre. Possono, di propria iniziativa, proporre al Consiglio, tramite il Sindaco, determinati argomenti.
6. I lavori delle commissioni consiliari permanenti sono pubblici, con deroghe per casi particolari, così come avviene per il Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione, determinandone l'oggetto ed i limiti anche temporali. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni, così come previsto dalla legge.
ART. 40 - LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta comunale compete :
a) compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario generale o dei Responsabili delle ripartizioni;
b) collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;
c) riferire semestralmente al Consiglio Comunale sulla propria attività;
d) svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
e) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale è composta, rispettivamente, dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dal numero dei Consiglieri Comunali, computando, a tale fine, il Sindaco, e comunque il numero degli Assessori non può essere inferiore a sei.
4. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, è composta dal numero di Assessori dallo stesso nominati, che non siano in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado civile con il Sindaco e tra loro.
5. Salvo che disposizioni legislative o regolamentari prevedano espressamente "quorum" funzionali speciali, la Giunta adotta le proprie deliberazioni collegiali a maggioranza dei voti favorevoli su quelli contrari, a condizione che partecipi al voto la maggioranza assoluta dei componenti.
6. Sono demandate al regolamento della Giunta comunale le norme in materia di:
· funzionamento della Giunta;
· modalità e termini di convocazione;
· iniziativa;
· deposito degli atti;
· delega di funzioni dal Sindaco agli Assessori.
ART. 41 – GLI ASSESSORI E VICE-SINDACO
1. Il Sindaco provvede con decreto a nominare gli Assessori comunali.
2. Gli Assessori possono essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
3. La nomina ad Assessore comunale ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della data di presentazione, presso l'Ufficio del Segretario Generale, dell'accettazione della carica.
4. Il Consigliere comunale eletto Assessore cessa dalla carica di Consigliere dallo stesso giorno in cui ha efficacia la nomina ad Assessore.
5. Il Sindaco provvede con decreto motivato alla revoca degli Assessori ed alla nomina dei nuovi in sostituzione di quelli venuti a cessare dalla carica per qualunque causa.
6. I provvedimenti di nomina e di revoca degli assessori devono essere immediatamente affissi all'Albo pretorio e comunicati ai Capigruppo consiliari ed ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, nonché comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta.
7. Il Sindaco provvede con decreto a nominare uno degli Assessori Vice-Sindaco, al quale compete esercitare le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo.
8. Nell'ipotesi che siano contemporaneamente assenti o impediti il Sindaco o il Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano, intendendosi per tale il più anziano di età tra gli Assessori in carica.
ART. 42 - IL SINDACO
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento di servizi ed uffici.
2. Inoltre:
· agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, con deliberazione della Giunta;
· indice i referendum comunali;
· accetta le dimissioni degli Assessori. Provvede alla loro sostituzione dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
· coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
· nelle ipotesi in cui il Consiglio comunale sia sciolto, o sia comunque impossibilitato a riunirsi o a deliberare validamente, provvede, dopo aver sentito i Capigruppo consiliari, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo i seguenti indirizzi:
a) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità o di ineleggibilità o ne sia riscontrata una preesistente alla nomina;
b) quando si siano assentati per tre sedute anche non consecutive senza comprovati giustificati motivi;
c) per violazione di legge da cui comunque possa derivare pregiudizio alle finanze o al prestigio dell'ente, azienda o istituzione rappresentante.
Nelle ipotesi in cui il Consiglio Comunale sia sciolto, o sia comunque impossibilitato a riunirsi o a deliberare validamente, provvede, dopo aver sentito i capigruppo consiliari, alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo i seguenti indirizzi:
a) i designati devono avere i requisiti prescritti per essere Consiglieri comunali e non devono trovarsi in alcuna delle relative cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
b) non possono essere nominati o designati i consiglieri, gli assessori comunali, i componenti del collegio dei revisori dei conti, nonché i loro parenti ed affini sino al terzo grado civile;
c) la nomina e la designazione deve essere motivata circa la professionalità posseduta dai designati rispetto alle cariche da ricoprire;
· informa la Giunta ed il Consiglio circa le richieste di stipula di accordi di programma e di convenzioni pervenute, nonché circa quelli che intende promuovere;
· determina le funzioni spettanti al vice-sindaco;
· rilascia gli attestati di notorietà o ne delega il potere ad un funzionario di sua fiducia;
· provvede alla nomina dei messi comunali previsti dalla pianta organica.
3. Il Sindaco ha, altresì, tutti i poteri e le funzioni proprie della qualità di ufficiale di governo previste dall’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n.. 265, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Sindaco provvede, allorché occorra, ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
Capo II - Organizzazione degli uffici e del personale
ART. 43 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
1. L'organizzazione degli uffici risponde a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. E' finalizzata al servizio verso la comunità e si ispira ai principi della professionalità.
2. L'organizzazione degli uffici si fonda su tre fasi fondamentali:
a. definizione degli obiettivi e dei programmi;
b. attuazione dei programmi;
c. valutazione dei risultati e verifica degli obiettivi.
3. L'organizzazione degli uffici risponde ai principi e ai criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione e si suddivide in aree funzionali. Gli Uffici possono essere decentrati sul territorio.
4. Per l'organizzazione degli uffici in moduli flessibili di lavoro in funzione delle diverse materie da trattare e degli obiettivi programmatici dell'attività amministrativa con regolamento può essere istituito l'Ufficio Organizzazione. Spettano all'Ufficio Organizzazione le funzioni conoscitive e diagnostiche di studio dell'organizzazione interna degli uffici e di consulenza nell'elaborazione dei regolamenti di servizio.
5. Il Comune con apposito regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1. L'organizzazione del personale risponde ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità.
2. 2. Nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono stabilite le funzioni del personale, secondo la contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione, degerarchia e competenza, in modo da privilegiare il lavoro di gruppo improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 del codice civile.
4. Sono riservate ai regolamenti attuativi delle leggi speciali le seguenti materie:
a) gli organi, gli uffici, nonché l'organizzazione ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
b) i ruoli, le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva;
c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
d) i diritti dei lavoratori successivi al rapporto di impiego.
5. Sono riservati ai regolamenti attuativi dei contratti collettivi di lavoro del personale degli Enti Locali e delle leggi che li regolano:
a) i diritti dei lavoratori ed in generale il loro stato giuridico nascente dal rapporto di impiego;
b) i doveri dei dipendenti, le sanzioni e le procedure disciplinari, i provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio.
ART. 45 - RESPONSABILITA' E COMPITI DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI DIRETTIVI
1. Il regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti delle rispettive responsabilità per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Comune e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento.
2. Spetta ai dirigenti e ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. I dirigenti ed i funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
4. 3 bis. Spetta in particolare ai dirigenti ed ai funzionari direttivi titolari di competenze :
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) l'adozione dei provvedimenti autorizzativi, concessori ed analoghi, il cui rilascio presupponga
g) anche accertamenti e valutazioni di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri di legge, di
h) regolamento o derivanti da atti generali di indirizzo;
i) l'emanazione degli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
j) la formulazione di proposte agli organi di direzione politica per l'elaborazione di programmi,
k) progetti e obiettivi;
l) la formulazione di pareri per problemi amministrativi, giuridici e tecnici nei settori di
m) competenza;
n) gli atti delegati dal Sindaco sulla base dei regolamenti.
5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.
6. Con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
7. 5 bis. Gli incarichi dirigenziali e di direzione delle strutture di massima dimensione sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
6. Il regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
ART. 46 - IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Comune ha un Segretario titolare nominato dal Sindaco, dirigente dipendente dall' Agenzia autonoma ed inserito nell'Albo regionalmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
3. 3. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nel confronti degli Organi dell'Ente in conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ove il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 51 bis della Legge 142 del 1990.
ART. 47 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. E' istituita la figura professionale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La funzione di vice segretario spetta al dirigente nominato di volta in volta dal Sindaco.
ART. 48 - RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO
E DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui il Comune temporaneamente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
ART. 48 BIS - COPERTURA ASSICURATIVA
1. 1. Nell'ambito delle proprie risorse l'Ente assume iniziative a favore dei Consiglieri Comunali, degli Amministratori, dei dirigenti, per la copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti, connessi all'espletamento del mandato o del servizio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 49 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
1. Il Consiglio Comunale procede alla approvazione dei regolamenti indicati nel presente statuto entro un anno dalla approvazione di questo. Può comunque disporre l'approvazione di ulteriori regolamenti.
ART. 50 - NORME SUL CONTROLLO
1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, capi XI e XII, nonchè dall'apposita legge regionale.
ART. 51 - REVISIONE DELLO STATUTO – ENTRATA IN VIGORE
1. Le proposte di modifica dello Statuto sono preventivamente sottoposte all’esame degli organi di partecipazione popolare.
Lo Statuto e le eventuali modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio, dopo l’esame dell’organo di controllo; del che viene data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.