MUNICIPIO


Statuto comunale

 

 

S T A T U T O

 TITOLO  I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - IL COMUNE DI OSTUNI

1.      Il Comune di Ostuni è un ente locale autonomo che rappresenta la  propria  comunità ed opera  al  servizio  di  essa curandone gli interessi, coordinandone le attività e promuovendone   lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico, e assicurando  la più ampia partecipazione dei cittadini,  singoli  e  associati,  alle scelte politiche ed amministrative che riguardano la comunità locale.

2.      Il Comune di Ostuni ha autonomia organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva  e finanziaria, nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi. 

3.      L'azione del Comune di Ostuni è rivolta ai  componenti della propria comunità, comprese le persone emigrate o immigrate che per ragioni di lavoro, di studio o  di  interessi   localizzati  sul territorio  comunale comunque siano in rapporto con esso ed è finalizzata:

·          a promuovere il rispetto  della vita  e  la  sicurezza  sociale,  rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione  alla  tutela  dei  minori e  degli  anziani, ed al diritto delle   persone  disabili e degli immigrati  ad una rete di servizi e di interventi che  ne facilitino l'integrazione sociale;

·          a promuovere  azioni  positive  per  favorire l'inserimento  dei   giovani  nel  mondo  del  lavoro, per sostenere l'azione della  scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli   spazi   pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di  solidarietà;

·          ad assicurare le condizioni per lo sviluppo della  persona e per  l'effettiva partecipazione alla vita della città  integrando gli  istituti  della   democrazia   rappresentativa  con  istituti ed   esperienze di democrazia diretta;

·          ad incentivare la tutela e lo  sviluppo  del  territorio  con la valorizzazione dei beni storici, museali, artistici e  naturali;

·          a  favorire una diffusione dei servizi sul territorio equilibrata  ed omogenea, nell'ambito del coordinamento della propria  azione con quella degli altri soggetti pubblici,  collettivi e del privato sociale operanti   sul territorio;

·          a  coordinare  tempi e modalità della vita  urbana per rispondere  alle  esigenze  dei  cittadini, delle famiglie e dei lavoratori,  con particolare  riferimento alla disciplina degli  orari  degli    esercizi  commerciali, dei servizi pubblici e degli Uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche. A tal fine il Comune si avvale dell'apparato partecipato delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, imprenditoriali, nonché di tutte quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti, nel   rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità.

4.      Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad esso con Legge dello Stato o della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Esercita tali funzioni mediante i propri organi e secondo le competenze e le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, ed anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5.      Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi   di    volontariato,   promuove    gli   organismi   di partecipazione e cooperazione; informa la propria azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione in virtù di un fecondo  rapporto  con  le  associazioni,  gli organismi di volontariato, le associazioni  cooperative e  le altre forme di partecipazione.

6.      Il Comune persegue  le  finalità e i principi della "Carta Europea della Autonomia Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa al fine di collegare la valorizzazione delle autonomie al processo di unificazione europea.

7.      Si  adopera per la  diffusione di una educazione interculturale e per l'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà e di mediazione attiva come unici mezzi per la soluzione dei problemi e delle conflittualità fra gli  uomini e fra i loro interessi particolari.

8.      Nell'ambito  dei  propri  poteri  e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale è impegnata a superare le discriminazioni tra i sessi determinando anche con specifiche azioni positive condizioni di pari  opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alla popolazione femminile il pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale.                                           

9.      Nell’ambito delle attività produttive, l’Ente quale soggetto attivo dello sviluppo locale riconosce:

a)      l’agricoltura quale risorsa primaria dell'economia del proprio territorio e  contribuisce,  anche con  proprie  forme  di incentivazione, alla riqualificazione produttiva con sistemi e metodi che  salvaguardino gli assetti idrogeologici e la qualità ambientale;

b)      al turismo  un ruolo trainante nello sviluppo economico e stimola gli operatori  ad  affermare il principio del  pieno rispetto  dell'ospite. Individua nel  patrimonio ambientale, naturale e storico culturale  la risorsa fondamentale per il richiamo turistico ed opera per la sua valorizzazione e tutela;

c)       alla formazione di un distretto di piccole e medie imprese ed all’innovazione tecnologica un ruolo determinante nella necessaria modernizzazione competitiva dell’economia locale del mercato globale.

  •            I principi contenuti nel presente articolo hanno valore ed efficacia precettiva.

ART. 2 - IL TERRITORIO, LA SEDE E L'EMBLEMA

1.      Il territorio del Comune che si estende per circa 206 Kmq. dalle ultime propaggini delle Murge al mare Adriatico, comprende i terreni riportati in catasto nelle mappe dal n. 1 al n. 222, e confina con i territori dei Comuni di Carovigno, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Martina Franca, Cisternino e Fasano.

2.      La  circoscrizione  territoriale  del  Comune  può  essere modificata, nelle forme  previste  dalle  leggi  regionali, previa  consultazione,  mediante  referendum  locale,   della popolazione interessata.

3.      La sede del Comune è Palazzo San Francesco in Piazza della Libertà; presso di esso si riuniscono: il Consiglio, la Giunta, le   Commissioni, salvo esigenze particolari che possono consigliare lo  svolgimento delle sedute in altra sede.

4.      Ostuni, Comune insigne per storia e monumenti, ha il titolo di Città per Decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1936,  trascritto   nei  registri  della  Consulta  Araldica ed è  autorizzato ad usare il Gonfalone Civico con Decreto reale in data 9 dicembre 1937.

5.      Lo stemma è  d'azzurro a tre monticelli d'oro sostenenti tre torri dello stesso colore, finestrate di nero, la media più  alta,  circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali, sormontato dalla corona turrita.

6.      Il Gonfalone  riproduce lo stemma e l'iscrizione centrata "Città di Ostuni", su un  drappo  partito verticalmente di azzurro e giallo riccamente ornato di ricami d'argento. Le parti di metallo  e  i  nastri  saranno  argentati.  L'asta verticale sarà  ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia  sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei colori  nazionali e fregiati di argento.

7.      Gli originali dello stemma e del Gonfalone sono depositati e custoditi nella biblioteca comunale.

8.      Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme. Per fini diversi da quelli istituzionali è vietato l’uso del nome e la riproduzione dell’emblema salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 3 - I BENI COMUNALI

1.      I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo le norme di legge. La valorizzazione, gestione ed eventuale alienazione dei beni comunali saranno disciplinate da apposito regolamento, previa dettagliata inventariazione dei beni mobili ed immobili.

2.      Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

 


 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI

E CONTROLLO DI GESTIONE

Capo I - Funzioni, compiti e programmazione

ART. 4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

1.      Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.      Il Comune  per  l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3.      In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

 

a)      pianificazione territoriale dell'area comunale;

b)      viabilità, traffico, e trasporti;

c)       tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d)      difesa  del  suolo,  tutela  idrogeologica, tutela e  valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e)      raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f)        servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g)      servizi nei  settori:  sociale,  sanità,  scuola,  formazione  professionale e degli altri servizi urbani;

h)     altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i)       polizia  amministrativa  per  tutte  le  funzioni di competenza  comunale;

j)       servizi per lo sviluppo e la promozione turistica, agrituristica e le attività produttive.

k)      interventi socio-sanitari a favore delle persone disabili.

 

ART. 5 - I  COMPITI  DEL  COMUNE  PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

 

1.      Il  Comune  gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2.      Le  relative  funzioni  sono  esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3.      Il Comune svolge ulteriore funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora  esse  vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4.      Competono  al  Comune e vengono  affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte  in  modo  organizzato  tramite personale specializzato, secondo la normativa  vigente, anche mediante forme di coordinamento fra gli organi  preposti alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico.

5.      Il  Comune  adotta tutti i provvedimenti per assicurare ai cittadini ed alle persone che vi dimorano, anche temporaneamente,  una serena convivenza  civile  ed  un tranquillo esercizio delle attività produttive e sociali.

6.      6. Il Comune opera, nell'interesse dell'intera comunità cittadina,  per  promuovere  una cultura della legalità e per assicurare ogni azione finalizzata al rispetto delle  regole della    civile convivenza contrastando i fenomeni di criminalità diffusa e ogni altra forma di illegalità.


 

ART. 6 - LA PROGRAMMAZIONE

  1.     Il  Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e  gli  altri  enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il  programma  di sviluppo economico  e  i  piani  di intervento  settoriale  nel  proprio territorio in conformità con le norme sulla valutazione di impatto ambientale.

  2.     Il  Comune  realizza la programmazione anche attraverso la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

  3.     Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in  modo  da  applicare i principi e le regole della programmazione.

  4.       Il Comune:

·          Promuove programmi atti a favorire  lo   sviluppo  del terziario  avanzato  per   assicurare   la   qualificazione professionale e  l’occupazione giovanile.

·          Favorisce  l’associazione e  la  cooperazione  come strumento di   sviluppo  sociale  ed  economico e di partecipazione popolare al   processo produttivo.

·          Appresta e  gestisce   aree  attrezzate  per  l’insediamento  di  imprese industriali ed   artigiane   nel   rispetto della pianificazione territoriale comunale.

·          Promuove  lo  sviluppo  dell’artigianato  locale,  al   fine  di  consentire una più vasta collocazione dei  prodotti ed  una  più equa remunerazione del lavoro.

ART. 7 – I SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

1.      I soggetti della programmazione sono:

a)      il Comune;

b)      gli organismi di gestione dei servizi pubblici locali.

ART. 8 - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

1.      Gli  strumenti della programmazione discendono dalle linee programmatiche  del  Sindaco, le  quali si attuano, di norma, attraverso:

 

a)                  Il Piano Comunale di Sviluppo;

b)                  i piani comunali di settore;

c)                   i piani comunali dei servizi pubblici locali.

 

ART. 8 bis - LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO

 

1.      Il quadro di riferimento per la pianificazione e la programmazione generale e/o di  settore  del   territorio comunale è costituito dalle linee  programmatiche del Sindaco così come approvate dal Consiglio Comunale.

2.      Entro la seduta successiva a quella dell’insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta relaziona al Consiglio circa i progetti da realizzare nel corso del mandato e costituenti le linee programmatiche che sono definite ed approvate nella stessa seduta e successivamente modificate, nel corso del mandato, qualora se ne presenti la necessità.

3.      In occasione dell’esame del bilancio di previsione relativo ad ogni esercizio finanziario il Sindaco e i singoli Assessori sottopongono all’esame del Consiglio Comunale la verifica dell’attuazione e l’eventuale adeguamento delle linee programmatiche.

 


 

ART. 9 - IL PIANO COMUNALE DI SVILUPPO

1.      Il Piano Comunale di sviluppo:

a)      recepisce gli indirizzi economici e sociali della programmazione regionale e provinciale ed  indica il modo e le procedure per la loro coordinata realizzazione, unitamente agli obiettivi della programmazione locale, sul territorio comunale;

b)      individua  le  zone  da  destinare alla allocazione dei servizi pubblici di interesse regionale e provinciale;

c)       indica le aree e/o gli  ambienti  da sottoporre a specifica disciplina di tutela, disponendo,  in   casi   particolari, prescrizioni immediatamente operative;

d)      stabilisce, articolandoli per ambiti  territoriali omogenei,  i  principali parametri   da   osservare   nella  formazione degli strumenti urbanistici comunali.

2.      Il Piano Comunale di Sviluppo ha  durata quadriennale purché  l'insorgere di impreviste e  gravi  modifiche  del tessuto  socio- economico e di  obiettivi  di  sviluppo della programmazione di livello superiore non ne renda  necessaria la riformulazione.

3.      Il Piano Comunale di Sviluppo determina i piani di settore e i piani dei servizi pubblici locali.

4.      Le  procedure  della formazione, approvazione, verifica ed aggiornamento del  Piano  Comunale di Sviluppo sono stabiliti da apposito regolamento.

5.      Per la formazione, l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento del Piano Comunale di Sviluppo è istituito l'Ufficio del Piano.

6.      L'Ufficio del  Piano  opera  alle dirette dipendenze del Sindaco.

7.      Il  Comune promuove, per la definizione del Piano Comunale di Sviluppo, consultazioni con le associazioni e gli  organismi di partecipazione previsti dal presente Statuto.

8.      Ai fini dell'aggiornamento, delle verifiche periodiche del Piano e  della valutazione del suo impatto sul sistema socio-economico locale, il regolamento d'attuazione stabilisce le relative procedure.

 

ART. 10 - I PIANI COMUNALI DI SETTORE

 

1.      I Piani comunali di settore articolano sul territorio comunale le previsioni del Piano Comunale di Sviluppo in funzione di specifici interessi comunali.

2.      I piani comunali di settore hanno lo stesso contenuto e seguono lo stesso procedimento di formazione ed approvazione del Piano Comunale di Sviluppo.

3.      I piani comunali di settore hanno una durata compresa nel periodo di validità del Piano Comunale di Sviluppo.

4.      Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed aggiornamento dei piani comunali di settore sono stabiliti nell'ambito del regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.

 

ART. 11 - I PIANI COMUNALI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.      I piani dei servizi pubblici locali specificano le previsioni del Piano Comunale di Sviluppo relativamente alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.      I piani dei servizi pubblici locali determinano i singoli servizi da erogare, il loro ambito ottimale di gestione e le forme di gestione.

3.      I piani comunali dei servizi pubblici locali hanno una durata compresa nel periodo di validità del Piano Comunale di Sviluppo.

4.      Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed aggiornamento dei piani comunali dei servizi pubblici locali sono stabiliti nell'ambito del regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.


 

ART. 11 bis - L'INFORMAZIONE

1.      1. Il Comune assicura l'informazione, promuove l'immagine della Città  e   cura   l'istituzione   di   mezzi  e   strumenti  della  comunicazione idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza.

2.      Attraverso  la  stampa  del Bollettino Ufficiale a cadenza periodica, il Comune pubblicherà i propri atti amministrativi più importanti, le circolari interpretative, le risoluzioni, i programmi nonché i Regolamenti Comunali, la cui raccolta aggiornata sarà accessibile al pubblico.

 

Capo II - Gestione dei servizi pubblici locali

ART. 12 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

1.      Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale

2.      I servizi  riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3.      Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

4.      Il Comune  promuove la partecipazione di associazioni, organismi di volontariato, cooperative, nella gestione dei servizi pubblici locali.

 

ART. 13 - FORME E AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE

 

1.      Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:

·          in  economia, quando per le  modeste  dimensioni  o  per  le  caratteristiche  del  servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

·          in concessione a terzi, quando sussistono  ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

·          a  mezzo  di  azienda  speciale, anche  per la  gestione di più  servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

·          a  mezzo  di  istituzione, per  l'esercizio di servizi  sociali  senza rilevanza imprenditoriale;

·          a  mezzo  di  società per azioni o a responsabilità  limitata a  prevalente  capitale  pubblico  locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuno in  relazione alla  natura  o all'ambito territoriale del servizio  la  partecipazione di più  soggetti pubblici o privati.

2.      Il  Comune  attiva  le procedure per verificare gli ambiti ottimali di gestione dei servizi pubblici locali e promuovere le forme di gestione rispondenti ai principi di funzionalità, efficienza ed economicità. In particolare il Comune si attiva per rilevare e soddisfare i bisogni  emergenti della comunità locale. A  tali  fini  sono  promosse  forme di  controllo di gestione.

3.      Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza,   l'economicità e  l'efficacia,  può   adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici. Le forme di  gestione  possono  essere  anche  le seguenti:

  1.      le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990;

  2.      i consorzi appositi tra il Comune, la Provincia e/o tra enti locali diversi, ai sensi  dell'art. 25  della legge n. 142 del 1990;

  3.      gli accordi di programma, ai  sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990.

4.      Il  Sindaco convoca entro il 15 settembre di ogni anno una conferenza dei servizi pubblici locali per verificare il buon andamento  degli  stessi e formulare idonee  soluzioni per il loro miglioramento.

 

ART. 14 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI  

 

1.      L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2.      Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3.      Gli organi dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente nello stesso settore di attività, restano in carica, salvo il caso di revoca anticipata, per l’intero mandato amministrativo del Sindaco.

4.      Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.

 

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE

 

1.      Il Comune con delibera di costituzione dell’Istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a)      conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b)      approva un apposito regolamento per il funzionamento degli  organi, delle strutture e degli uffici della Istituzione;

c)       approva uno schema di regolamento di contabilità;

d)     dota l'Istituzione del personale occorrente   al   buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2.      Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa dovrà conformarsi.

3.      L’Istituzione, e per essa gli organi preposti deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4.      Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione per i servizi sociali.

 ART. 16 - LE AZIENDE SPECIALI

 
1.      L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2.      Organi dell'Azienda  speciale  sono  il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3.      Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunali, salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore d’attività dell’azienda.

4.     Il Sindaco può revocare l’incarico al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, sulla base del sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.

5.     La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

6.      Il  regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione

7.      Il Comune con delibera del Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali conseguenti ad apposita decisione del Consiglio Comunale.

8.      Lo statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale

9.      Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende sono stabilite dalla legge vigente.

 

Capo III -  Forme associative e di collaborazione

ART. 17 - PRINCIPI GENERALI

1.     Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento   ottimale  dei  servizi  informa  la  propria attività al principio  associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri  Comuni, che con  la Provincia, la Regione e altri Enti  pubblici e  privati, anche  attraverso contratti, convenzioni, costituzioni di  consorzi, accordi di programma, istituzione di strutture per  attività di comune interesse.

2.      Il Comune collabora con lo Stato, con la  Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e  con tutti  gli  altri  Enti  ed  Istituzioni  che hanno  poteri di intervento in materie interessanti la comunità  locale,  al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

3.     Ai fini della scelta delle forme associative e di collaborazione ed in considerazione delle  opzioni programmatiche   contenute  nelle  linee  programmatiche  del Sindaco e nei suoi strumenti attuativi,  il  Comune  effettua analisi di fattibilità  tecnico-economica e finanziaria, in modo da garantire  una stretta  relazione tra attività da svolgere su scala sovracomunale, obiettivi da raggiungere, struttura organizzativa per l'espletamento delle attività.

 

ART. 18 - LE CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA

 

1.      Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni.

2.      Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari

3.      e i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli organi decisionali legittimati a compiere le scelte relative alla gestione dell'oggetto delle convenzioni, le risorse umane destinate al perseguimento degli obiettivi, in considerazione dei risultati delle analisi di fattibilità di cui al precedente art. 17.

4.      Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra il Comune di Ostuni, altri Comuni e/o la Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo.

5.      Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di Uffici Comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

  ART. 19 - I CONSORZI

1.      Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2.      Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e del precedente art. 18, unitamente allo statuto del consorzio.

3.      In  particolare, la  convenzione  deve prevedere la trasmissione, agli enti  aderenti,  degli  atti  fondamentali  del consorzio. Tali atti vengono pubblicati contestualmente negli albi pretori degli enti consorziati.

4.      Organi del consorzio sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5.      L'Assemblea del consorzio è composto dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6.      Il Sindaco, nel caso in cui nomini un suo delegato, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Con le stesse modalità di nomina il Sindaco può revocare l'incarico con atto motivato ed eventualmente nominare un nuovo delegato.

7.      Il Comune non può costituire con gli stessi enti più di un consorzio.

8.      Con la Legge dello Stato possono essere costituiti consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, attuati con legge regionale.

 

ART. 20 - INTESE E ACCORDI DI PROGRAMMA

 

1.      Per  la  definizione  e  attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  del  Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di  altri  soggetti pubblici,  comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la  conclusione di un accordo  di  programma, anche su  richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il  coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità,  il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.      L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3.      Per verificare la  possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le  Amministrazioni interessate. La  proposta di  accordo di programma deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale.

4.     L'accordo,  consistente   nel   consenso   unanime   delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione. 

5.      L'accordo qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del   D.P.R.  24  luglio  1977,  n. 616,  determinando  le  eventuali  e  conseguenti variazioni  degli  strumenti urbanistici e sostituendo  le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6.      Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione  del  Sindaco  allo  stesso deve  essere ratificata dal Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni a pena di decadenza.

7.      6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli  eventuali  interventi  sostitutivi   sono  svolti  da  un collegio

8.      presieduto dal Sindaco e composto da  rappresentanti degli enti interessati, nonchè dal  Commissario  del  Governo nella Regione o dal Prefetto nella  Provincia, se all'accordo partecipano   Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9.      Allorché l'intervento o il programma di  intervento comporti il concorso di due o più Regioni finitime la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma III. Il collegio di vigilanza di cui al comma VI è in tal  caso  presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato  all'accordo. La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri esercita le funzioni  attribuite dal  comma VI al Commissario del Governo ed al Prefetto.

 

ART. 20 BIS - PATTO TERRITORIALE

 

1.      Anche in  attuazione di  intese e accordi di programma, il Sindaco può stipulare un patto territoriale tra  soggetti pubblici e  privati  per  l'individuazione, ai  fini  di  una realizzazione  coordinata,  di  interventi di diversa  natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale.

 

Capo IV - Programmazione e revisione finanziaria

 

ART. 21 - LA FINANZA LOCALE

 

1.      La finanza del Comune è costituita da:

a)      imposte proprie;

b)      b) addizionali   e   compartecipazioni   ad   imposte  erariali o  regionali;

c)       tasse e diritti per servizi pubblici;

d)      trasferimenti erariali;

e)      trasferimenti regionali;

f)        altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g)      risorse per investimenti;

h)      altre entrate.

2.      Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

3.      Le entrate fiscali del Comune finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

 

ART. 22 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

 

1.      I principi dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale sono stabiliti dalle leggi dello Stato e applicati dal Comune nel Regolamento di contabilità secondo modalità organizzative corrispondenti  alle  caratteristiche della comunità locale.

1.      bis -  Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione  preposti  alla programmazione, adozione ed attivazione dei provvedimenti  di  gestione  che   hanno carattere    finanziario    contabile,   in   armonia   con   le   disposizioni dell'ordinamento  delle  Autonomie  locali  e  delle  altre  leggi vigenti.

2.      Il  Comune  delibera  entro  il  31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,  osservando  i   principi di unità, annualità, universalità  ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze.

3.      Il bilancio è corredato di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello redatto dalla Regione Puglia, comunque non  inferiore  a  tre  anni, e  di  una   relazione   previsionale  e  programmatica  che  copra  un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. (Artt.12 e 13 D.Lgs.77\95).

4.      Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da  consentirne  la  lettura  per  programmi, servizi e  interventi,  secondo  le  modalità stabilite  dal regolamento di contabilità.

5.      Gli impegni di spesa diventano esecutivi a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

6.      I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e  dimostrati  nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.

7.      La contabilità patrimoniale è articolata in modo da garantire le necessarie correlazioni con la gestione  del bilancio  e comporta adeguate forme di rilevazione inventariale dei beni mobili ed immobili.

8.      Al conto  consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni  di  efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

9.      Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

10.  La Giunta Comunale entro il 30 settembre presenta al Consiglio Comunale il rapporto di gestione annuale che sintetizza i risultati dell'attività di controllo di gestione dei servizi gestiti o promossi dal Comune, anche in rapporto ai risultati della Conferenza dei servizi pubblici locali, di cui all'art. 13. La redazione del rapporto di  gestione  è affidata all'Ufficio del Piano di cui all'art. 9.

11.  I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni,   aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati dal   Consiglio Comunale rispettivamente insieme al bilancio ed insieme  al conto consuntivo del Comune.

12.  I consorzi, ai  quali  partecipa il Comune, trasmettono alla  Giunta Comunale il bilancio preventivo  e  il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.  Il  conto   consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

13.  Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

 

ART. 23 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

1.      Il  Consiglio  Comunale  elegge, con  voto  limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.

2.      I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:

a)      a) uno  tra  gli  iscritti al  registro dei revisori contabili, il   quale svolge le funzioni di Presidente del

b)      Collegio.  (Art. 100 D.Lgs. 77\95).

c)       uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

d)      uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3.      I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4.      I revisori  hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed  assistono, al fine di formulare pareri tecnici, alle sedute  degli  organi  istituzionali, su richiesta degli stessi.

5.      L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:

a)      a) attività   di   collaborazione  con  l'organo  consiliare  secondo  le  disposizioni  dello statuto e del  regolamento;

b)      pareri sulla proposta  di  bilancio  di  previsione  e  dei  documenti  allegati  e  sulle  variazioni  di bilancio;

c)       c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria  ed  economica  della   gestione   relativamente   all'acquisizione delle entrate,  all'effettuazione  delle  spese,  all'attività  contrattuale,  all'amministrazione  dei  beni, alla completezza  della  documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta  della  contabilità;  l'organo  di  revisione  svolge  tali funzioni anche  con tecniche  motivate di campionamento;

d)      d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine,  previsto  dal  regolamento  di  contabilità e  comunque  non inferiore a giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione  contiene   l'attestazione  sulla  corrispondenza  del rendiconto alle risultanze della gestione nonché  rilievi, considerazioni e proposte  tendenti  a  conseguire   efficienza,  produttività   ed  economicità della gestione;

e)      e) referto   all'organo    consiliare   su   gravi   irregolarità   di   gestione,  con contestuale denuncia ai competenti  organi  giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f)        verifiche di cassa di cui all'art. 64 del D.Lgs. 77\95.

6.      Nella  relazione  di  cui al comma precedente, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una  migliore efficienza produttiva  ed  economicità  della gestione. A tal fine, la Giunta Comunale assicura al Collegio le informazioni necessarie secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di contabilità.

7.      Il Collegio  dei revisori in merito alle sue attribuzioni di  impulso e di proposta, esercita, in particolare, i seguenti compiti:

a)      a) suggerisce  parametri  e  metodi   per   migliorare  le  forme  del  controllo  economico  interno di gestione;

b)      fornire  opinioni  sulla  scelta delle fonti di copertura  finanziaria delle spese di investimento e sulla  articolazione dei piani finanziari;

c)       valutare le misure delle tariffe dei servizi nel rispetto delle indicazioni legislative in materia.

8.      I  Revisori  dei  conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro  doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9.      Ai Revisori dei conti ed al Presidente del Collegio spettano i compensi previsti dalla legge.

10.  I rapporti tra il Collegio dei revisori e gli organi elettivi e burocratici del Comune sono disciplinati dal Regolamento di contabilità. Lo stesso Regolamento disciplina i requisiti di  eleggibilità dei revisori, le cause di revoca e decadenza dall'Ufficio, i compiti del Collegio.

 

ART. 24 - IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

 

1.      Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale determinano le risorse finanziarie per la gestione  annuale e pluriennale dei programmi fissati dall'Amministrazione nella relazione previsionale e programmatica.

2.      Il  controllo  economico  interno  di gestione completa il controllo della gestione finanziaria onde  consentire  di valutare la  coerenza dell'andamento della gestione con costi individuati a preventivo.

3.      Le  attività  del  controllo economico interno di gestione competono  al  Servizio  Controllo  di  Gestione che inserito funzionalmente all'interno del Servizio Finanziario opera in piena  autonomia  e  risponde  esclusivamente  agli organi di direzione politica.

4.      Al  fine del controllo economico  di gestione e secondo le modalità e le procedure stabilite nel  regolamento  di contabilità il Comune adotta una  contabilità  parallela  per centri di costo, ai sensi degli  artt. 2424, 2425 e 2425bis e seguenti del codice civile.

5.      La contabilità parallela prevede:

a)      a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole  unità  operative  onde   pervenire  

b)      alla  valutazione dell'efficienza ed efficacia della spesa articolata per Uffici,  servizi, programmi;

c)       la elaborazione di indici di produttività.

6.      La  Giunta  Comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.

7.      La contabilità parallela si  richiama  ai  criteri  del budget-program e del budget-control secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.Essa si articola nelle seguenti fasi:

a)   determinazione degli obiettivi;

b)   programmazione delle operazioni;

c)   esecuzione di azioni di gestione;

d)   controllo   dei  risultati,  con  evidenziazione  degli  scarti

       rispetto          agli obiettivi prefissati.

8.      Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura dell'esercizio finanziario, il Servizio Controllo di  gestione  redige un referto con il quale rassegna le conclusioni del  controllo ai fini  della  verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici e alla   rispondenza   della   spesa   agli   scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al Bilancio Pluriennale.  Detto referto viene trasmesso  al competente Assessore e ai centri di  responsabilità  tecnica. L'Assessore  entro  un  mese  dal  ricevimento  del  referto, relaziona al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi.

9.      La  Giunta  Comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, dispone rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di  valutare  l'efficienza e l'efficacia dei  progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione.

10.  Il  regolamento  di  contabilità  disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti  trimestrali di competenza e di cassa.

 

ART. 25 - DISCIPLINA DEI CONTRATTI

 

1.      I contratti sono disciplinati da apposito regolamento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 56 comma I, della Legge 142/90 per la cui stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)      l'oggetto  del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le  penalità  previste  in caso di inadempienza;

c)       le modalità  di  scelta  del contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti     delle  amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2.      Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

 

 

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

  Capo I - Partecipazione popolare e diritti dei cittadini

  ART. 26 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

 

1.      Le disposizioni di questo capo  si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune anche:

·          ai  cittadini, residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 16°  anno di età;

·          ai cittadini non residenti che  esercitano nel Comune la propria  attività prevalente di lavoro e/o di studio;

·          agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Ostuni.

2.      La disposizione del comma precedente non  trova applicazione in materia di referendum locale.

3.      La disciplina di dettaglio di quanto previsto negli articoli di cui al presente Capo viene dettata da appositi regolamenti.

 


 

ART. 27 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1.      Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali; promuove, inoltre, organismi di partecipazione dei cittadini anche su base di quartiere.

2.      Il Comune promuove il Forum della Società Civile composto da associazioni, organismi di volontariato, organizzazioni sindacali e di categoria, ordini professionali. Il Forum ha funzioni consultive e propositive circa l'attività del Consiglio Comunale. Il Forum è luogo di incontro di tutte le forze sociali, culturali ed economiche.

3.      Il Comune  istituisce l'Albo delle associazioni legalmente costituite, nonché delle associazioni studentesche e degli organismi di volontariato; ad esso possono essere iscritte le associazioni:

·          che ne fanno richiesta;

·          che non hanno scopo di lucro;

·          che  hanno   libertà  di   accesso,  ispirandosi   ai   principi democratici della Costituzione;

·          che operano sul territorio ostunese da almeno un anno;

·          che  depositino  copia  dello  statuto e  dell'atto  costitutivo presso il Comune.

4.      La gestione dell'Albo è disciplinata dal regolamento della partecipazione.

5.      Il Comune informa le associazioni e gli organismi sulla propria attività in relazione alle materie di intervento di tali enti; in particolare vengono comunicati alle forme associative, di cui al precedente art. 12 comma 4, dati sulla qualità, quantità, numero di utenti, costi e tariffe dei servizi erogati.

6.      Il Comune, in base alle disponibilità indicate nel bilancio e secondo modalità da indicare con il regolamento della partecipazione, attua forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di strutture o mezzi, nonché nella concessione di sovvenzioni e/o contributi per la realizzazione di singoli progetti di intervento.

7.      Il Comune promuove e istituisce, inoltre, organismi di partecipazione e Consulte come referenti per l’azione comunale, tra gli altri, nei quartieri, a tutela della popolazione anziana, per l’aggregazione dei giovani, per garantire la pari dignità tra uomini e donne, per la tutela dei consumatori, per la promozione di attività sportive, turistico-culturali, per la tutela dell’ambiente. Il documento politico-programmatico della Giunta Comunale dovrà prevedere il numero degli organismi consultivi e i relativi ambiti di interesse.

8.      I meccanismi di funzionamento del Forum, la istituzione ed il funzionamento delle Consulte di Settore, le modalità della informazione, la organizzazione di eventuali consultazioni periodiche, la regolamentazione delle forme di sostegno e tutta la disciplina di dettaglio è disciplinata a mezzo di apposito regolamento della partecipazione.

 

ART. 27 bis – VOLONTARIATO

 

1.      1. Il  Comune  riconosce  l’apporto del  volontariato e   delle   cooperative a scopo sociale per il conseguimento di pubbliche   finalità, e può avvalersene  nell’erogazione di servizi secondo le modalità contenute in un apposito regolamento.

2.      Il Comune riconosce l’elevato valore sociale e  morale del servizio civile e ne  promuove l’impiego nell’ambito delle proprie strutture.

 

ART. 28 – DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

 

1.      1. Il  Comune  riconosce  nella   informazione  la condizione essenziale per assicurare la  partecipazione  dei 

2.      cittadini, singoli e in forma associata, alla vita sociale e politica.

3.      2. I  documenti  amministrativi del  Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge  o   per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco  che ne  vieti  l’esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa.

4.      3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del Consiglio  Comunale,   nonché   dei provvedimenti  riguardanti la concessione di  sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere a persone ed enti pubblici e/o privati.

5.      Il regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa stabilisce:

·          i tempi entro cui l’Amministrazione deve rispondere;

·          le categorie di atti e documenti  per i quali  l’esibizione non   può che essere differita;

·          le  forme  del  diniego di  esibizione  e  delle  reazioni  dei cittadini;

·          i  soggetti  tenuti alla esibizione, la individuazione del responsabile e la istituzione di  un  apposito  Ufficio  informazione di assistenza al cittadino;

·          i costi della riproduzione degli atti;

·          le modalità della pubblicità degli atti fondamentali del Comune, con l’eventuale ricorso a convenzioni con i mass media locali.

 

ART. 29 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

1.      1. Ogni  cittadino  ha  il diritto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, a partecipare   ai   procedimenti amministrativi che lo riguardano; tale posizione soggettiva è estesa alle  associazioni, agli  organismi  di volontariato e agli organismi di partecipazione.

2.      Ogni  procedimento  deve essere concluso con provvedimenti espressi e motivati nei termini  indicati  dal regolamento e dalla legge; occorre comunicarne l’inizio agli interessati.

3.      Per  ogni  procedimento, in base alle norme regolamentari, deve essere individuato il responsabile.

4.      L’esame  delle  domande  deve avvenire secondo un criterio cronologico, salva espressa deroga disciplinata dal regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa.

 

ART. 30 – AZIONE POPOLARE

 

1.      Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

   

ART. 30 bis - AZIONE RISARCITORIA CONSEGUENTE A DANNO AMBIENTALE

 

1.      Le Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato a favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.

 

ART. 31 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

 

1.      L'istanza è l'atto di iniziativa con il quale si sollecita il  Comune  ad  adottare  un   provvedimento  o ad  assumere un comportamento. La petizione è l'atto di  iniziativa a seguito del quale v'è obbligo per il  Comune   di   prendere in considerazione  l'oggetto della richiesta.  La proposta è l'atto di iniziativa con  il quale si propone al Comune di assumere una determinata decisione, così come formulata nella richiesta.

2.      Le  istanze,  le  petizioni, e  le  proposte devono essere presentate, in forma scritta al Sindaco,  con  sottoscrizione legalmente autenticata, su moduli predisposti dal Comune.

3.      Il Sindaco, completata l'istruttoria  dell'Ufficio, risponde con formale provvedimento entro 30 giorni.

4.      Le istanze, le proposte e le petizioni sottoscritte da 200 cittadini, con  firme autenticate, a richiesta, sono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta  del Consiglio Comunale,  sempre che attengano a materia di competenza consiliare. L'autentica delle firme per le istanze, le proposte e le petizioni  non  comporta  alcun  costo per i sottoscrittori.

5.      La disciplina di dettaglio è regolata in apposito regolamento della partecipazione.

 

ART. 32 – I REFERENDUM

 

1.      1. Il Sindaco su iniziativa di  almeno duemila elettori o con deliberazione approvata a maggioranza  dei   Consiglieri assegnati indice referendum consultivi ovvero abrogativi relativi  ad  atti  di competenza consiliare.

2.      Sono esclusi dalla consultazione  referendaria i provvedimenti in materia:

·          di mera esecuzione di attività regionale e statale;

·          già  sottoposta, nel  corso  dello  stesso  mandato, al giudizio degli elettori;

·          di  tributi  locali, tariffe, assunzioni di  mutui, emissione di  prestiti obbligazionari e comunque  provvedimenti attinenti alla finanza comunale;

·          che interessa le qualità di singole persone;

·          che contenga elementi di  negazione  della  pari dignità sociale e  della  uguaglianza  delle persone con discriminazione della popolazione  per  sesso,  razza,  lingua,  religione,   opinioni   politiche, condizioni personali e sociali;

·          i referendum abrogativi inoltre, fermo il limite per materia, possono riguardare i soli regolamenti di competenza consiliare; non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque non aventi effetti  amministrativi diretti sui cittadini, nonché di norme dello Statuto Comunale.

3.      Hanno  diritto a  partecipare alla consultazione tutti gli elettori iscritti nelle liste  elettorali  del  Comune  al momento della indizione.

4.     I referendum  sono  sottoposti, prima della raccolta   delle  firme, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta,  al giudizio di ammissibilità di  una  commissione  composta  dal  Presidente del Consiglio Comunale, dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale. In  caso di rigetto i promotori possono, entro 30 giorni dalla  comunicazione, ricorrere al  Consiglio Comunale  che  dovrà  esprimersi nei successivi 30 giorni, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5.      I referendum ad iniziativa popolare, devono essere promossi da  un comitato dei promotori composto da almeno 50 elettori del Comune di Ostuni.

6.      La raccolta delle firme, regolarmente autenticate, in caso di  referendum  ad  iniziativa  popolare, deve  concludersi  entro

7.      novanta giorni dalla comunicazione  al  responsabile  del Comitato   promotore   del   giudizio  di  ammissibilità  del referendum. La  Commissione  di  cui  al  comma 4 verifica la piena validità delle firme raccolte.

8.      I referendum possono svolgersi non più di una volta l’anno e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali  provinciali e comunali.

8.      bis. Nei referendum abrogativi , l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogativi.

9.      L'esito del  referendum assume efficacia a condizione che alla consultazione   partecipi il cinquanta  per  cento  più  uno degli aventi diritto.

10.  Il Consiglio Comunale delibera sull’oggetto del referendum entro un mese dalla proclamazione dei risultati che è effettuata dal Sindaco; ove l’organo comunale competente intenda discostarsi dall’esito della votazione referendaria, deve indicare i motivi per cui non si uniforma all’avviso degli elettori. La deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al Consiglio.

11.  L'attività di informazione e propaganda è disciplinata dalla normativa nazionale in materia.

 

ART. 33 - CONSULTAZIONI POPOLARI

 

1.      Le consultazioni popolari hanno la forma dei sondaggi, delle assemblee pubbliche e/o dei questionari.

2.      Possono essere indette dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale e dal Forum della  Società  Civile, con la maggioranza  dei  due terzi delle associazioni  iscritte all'Albo, ovvero da mille cittadini.

3.      Devono essere adeguatamente pubblicizzate dal Comune.

4.     Sulle risultanze delle consultazioni popolari, il Presidente del Consiglio Comunale promuove un dibattito in Consiglio   Comunale  entro  30  giorni  dalla  comunicazione dell'esito.

5.      La normativa di dettaglio è regolata dal regolamento della partecipazione.

  ART. 34 - DIFENSORE CIVICO

  1.      Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico.

2.      Il  Difensore  Civico  vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali del Comune; in  particolare  agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione dei principi sanciti con la  legge 8.6.1990, n. 142, con la legge 7.8.1990, n. 241,  con  la  legge  15.5.1997,  n. 127 e nello Statuto e nei regolamenti.

3.      Il  Difensore Civico relaziona semestralmente al Consiglio Comunale  sull'attività   svolta,  circa  le  segnalazioni di associazioni   e   di   singoli   cittadini,  nonché  di   propria iniziativa, nelle forme indicate nel Regolamento sulla Trasparenza dell'attività amministrativa.

4.      Il  Difensore  Civico  provvede d'ufficio o a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici e/o privati, associazioni, a controllare il regolare espletamento di pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione  Comunale, degli enti, istituti o aziende dipendenti, segnalando, secondo le modalità  previste   nel    regolamento per  la   trasparenza    dell'attività amministrativa, ritardi, irregolarità o inadempienze. Il Difensore Civico può, inoltre, intervenire  d'ufficio qualora   abbia notizie  di  abusi,  disfunzioni   e disorganizzazioni   che  incidono su interessi di singoli cittadini.

5.      Il  Difensore   Civico   esercita  il   controllo   di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, per le materie con le procedure di cui al comma  38  dell'art. 17 della  legge 15  maggio  1997,  n.  127,  nella  forma della richiesta di riesame al Consiglio per i presunti riscontrati vizi di legittimità.  

6.      Può, altresì, intervenire, mediante segnalazioni e suggerimenti, in materia di controllo di gestione.

7.      E'  dotato di un ufficio  comunale, la cui organizzazione è disciplinata nel  regolamento e percepisce una indennità pari a quella del Presidente del Consiglio Comunale, così come previsto dalla legge per questo Comune.

8.     Il  Difensore  Civico è  nominato dal Consiglio Comunale con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei Consiglieri assegnati  ed  è  scelto nell'ambito di  una o più terne  indicate  dal  Forum della Società Civile, da almeno 10 Associazioni non  iscritte  al Forum, che abbiano almeno un anno di attività documentata sulla quale  si esprimerà il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, da almeno 500  elettori. Nel  caso  in  cui  nessun  candidato consegua la maggioranza prescritta, si  procede  ad  altra  votazione, nella stessa seduta. Nel caso in cui nessun candidato consegua la  maggioranza dei due terzi il Consiglio viene  riconvocato entro trenta giorni per  procedere all'elezione del Difensore Civico con  le  stesse  modalità della  prima  seduta.  Nell'ipotesi  in cui neppure in questa seconda seduta, alcuno  dei  candidati  abbia  conseguito la maggioranza dei due  terzi, si procede ad una seduta distinta non prima di 90 giorni dalla seconda seduta  e  risulterà   eletto il  candidato  che  in due votazioni nel corso della stessa seduta ottenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8.      bis. L'incarico  di  Difensore  Civico  è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

9.      Deve essere un cittadino italiano, residente  nel territorio di Ostuni, con competenze di tipo giuridico-amministrativo che non sia dipendente del Comune, Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, Parlamentare nazionale, né dirigente di  alcun  partito   politico e organizzazione sindacale. Deve,  inoltre, possedere   i   requisiti  di eleggibilità a Consigliere Comunale.

10.  Il  mandato del Difensore Civico dura tre anni e può essere rinnovato per non più di una volta.

11.  Il Difensore Civico cessa dalla carica:

·          alla scadenza del mandato triennale;

·          per dimissioni, morte, impedimento grave o decadenza;

·          quando il Consiglio Comunale,  con  la  maggioranza  dei quattro  quinti dei Consiglieri  assegnati, deliberi la revoca della nomina  per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.

12.  Il  Difensore Civico quando ravvisi atti, comportamenti o  omissioni  in  violazione  dei  principi di imparzialità e di buon andamento trasmette al responsabile del procedimento del servizio  una comunicazione  scritta  con  l'indicazione del termine e delle modalità  per  sanare  la  violazione riscontrata e,  in  caso  di  inadempienza,  può  richiedere  al  Sindaco l'esercizio di  poteri  sostitutivi,  nei  limiti  e  con le modalità precisate nel regolamento della partecipazione.

13.  Al  Difensore  Civico  non  può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

14.  L'istituto  del  Difensore  Civico entrerà in funzione ad avvenuta approvazione  dei  regolamenti  obbligatori previsti dal presente statuto.

 

 

Capo II - Forme del decentramento

  ART. 35 - CONSULTE DI QUARTIERE

1.      Il  Comune  promuove  la  formazione,  quali  organismi di partecipazione e di consultazione,  delle  Consulte  di quartiere.

2.      La  organizzazione  e  le  funzioni  delle  Consulte sono disciplinate da apposito regolamento della partecipazione.

3.      Le Consulte devono riferirsi a parti omogenee del centro urbano.

4.      Sono altresì istituite due Consulte rispettivamente per la zona collinare e per quella verso il mare.

5.      Le Consulte rappresentano le  esigenze della popolazione ivi residente nell'ambito delle unità del Comune.

6.      Il regolamento dovrà:

·          indicare le materie per le quali è richiesto il parere delle Consulte  ed  in  genere  definire i rapporti di queste con gli organi comunali, con le istituzioni e con le aziende dipendenti dal Comune;

·          disciplinare  le  attribuzioni, le  funzioni  e  le  modalità di funzionamento.

 

ART. 35 BIS - CONSULTE

1.      Per facilitare il lavoro di partecipazione  dei  cittadini e delle Associazioni il Comune promuove la formazione delle seguenti consulte di settore:

A.      Consulta delle attività produttive;

B.      Consulta della cultura, istruzione e sport; 

C.     Consulta   della   salvaguardia   dell'ambiente,   dell'assetto  del   territorio,  della  tutela  dei beni culturali;

D.     Consulta  delle  attività  sociali,  sanitarie e della  qualità della vita.

 

  TITOLO IV

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ED ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

Capo I - Attribuzioni degli organi

  

ART. 36 - GLI ORGANI DEL COMUNE

 

1.      Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2.      Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

3.      La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4.      Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente; è capo dell'Amministrazione Comunale nonché Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e Ufficiale Sanitario.

5.      Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento ai criteri di imparzialità e buona amministrazione.

 

ART. 36-bis - TRASPARENZA DELLE SPESE ELETTORALI

 

1.      Unitamente alla lista ed alle relative candidature per l'elezione dei consiglieri comunali deve essere depositata, presso l'Ufficio del Segretario Generale, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata, con cui ciascun candidato  dichiari la spesa che prevede di sostenere direttamente o indirettamente per la propria campagna elettorale.

2.      2. Entro  trenta giorni  dal  termine  della  campagna  elettorale, e   comunque   all'atto  della  nomina  a  Consigliere Comunale, ogni candidato deve  presentare  presso  l'Ufficio  del  Segretario Generale il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

3.      Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma  2  i  dati  previsionali e consuntivi delle  predette spese elettorali sono resi pubblici mediante avviso del Sindaco da affiggere all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Di tale affissione è data notizia attraverso giornali e mezzi radiofonici e televisivi locali.

 

ART. 37 - IL CONSIGLIO COMUNALE

 

1.      Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, esercita le potestà ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

2.      Le competenze di esso sono tassative ed inderogabili.

3.      Adotta i seguenti atti fondamentali:

·          atti  normativi   quali  l'approvazione   dello  statuto  e  dei  regolamenti;

·         atti  di  programmazione  economico-finanziaria, di  assetto del  territorio e dei servizi;

·         atti di gestione quali la contrazione di mutui, la fissazione di spese che impegnino  più bilanci, gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le  relative  permute, appalti e  concessioni,  la  nomina e la designazione di  propri rappresentanti in enti vari.

4.      Svolge l'attività di indirizzo:

·          in via diretta mediante l'adozione degli atti fondamentali;

·          in  via  indiretta  attraverso  le  manifestazioni della volontà  politica, cioè mediante risoluzioni, ordini del giorno,  mozioni  e direttive.

·          In particolare:

·          approva direttive generali per programmi, progetti  e settori di intervento;

·          stabilisce i  criteri  generali  per l'esercizio, da parte della Giunta Comunale, della potestà  regolamentare  in  materia  di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

·          determina gli obiettivi dell'azione delle istituzioni, delle aziende speciali e delle forme associative intercomunali cui partecipa il Comune.

5.      Svolge l'attività di controllo:

·          direttamente mediante l'esame del conto consuntivo e del  rapporto  di  gestione, nonché  mediante  indagini ed  inchieste conoscitive;

·          indirettamente  mediante  l'attività  dei singoli consiglieri di interpellanza e di interrogazione, nonché  mediante il controllo sugli atti deliberativi della Giunta compiuto dai capigruppo.

6.      In particolare:

·          stabilisce i  termini  e le  modalità di presentazione, da parte  della Giunta, della relazione  annuale sull'attività gestionale,  con riferimento agli indirizzi fissati;

·          verifica i risultati delle direttive impartite;

·          acquisisce  atti,  documenti  e  relazioni  sui  risultati della gestione di istituzioni ed aziende.

7.      Il  Consiglio  Comunale, nella prima riunione, dopo la convalida degli eletti, procede alla  elezione, nel suo seno, del   Presidente del Consiglio  e  di  due  Vice-Presidenti, secondo  le  modalità  stabilite  dal  Regolamento  per  il  Funzionamento del Consiglio Comunale.

8.      L’elezione dei Vice Presidenti, uno dei quali espressione dello schieramento opposto a quello che esprime il Presidente con funzioni di Vice Presidente Vicario, ha luogo dopo l’elezione del Presidente e con unica votazione con voto limitato a uno.

9.      La convocazione e la presidenza del Consiglio comunale competono, salvi i casi speciali disciplinati dalla legge, al  Presidente dell'assemblea o ad  un Vice-Presidente.

10.  Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

11.  Si riunisce di norma una volta al mese e, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, entro venti giorni dalla richiesta con,   all'ordine del giorno, l'esame delle  questioni richieste, secondo le norme di legge.

12.  Sono  demandate alla disciplina regolamentare le seguenti materie:

·         il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni;

·         i  termini  e  le  modalità di  presentazione  di interpellanze,  interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno, nonché i termini entro i quali  deve  essere  fornita  la  risposta o  iscritto  l'oggetto all'ordine del giorno;

·         il  procedimento  di nomina e di designazione dei rappresentanti  comunali in enti vari;

·          la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;

·          l'esercizio delle  funzioni  di  indirizzo  e di controllo nei confronti delle istituzioni e delle aziende speciali;

·         l'esercizio, in genere, delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

·         la fissazione delle modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento;

·         la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

12.  Gli assessori hanno il  diritto  di  partecipare alle sedute consiliari, pur non incidendo con  la  loro  presenza sul "quorum" strutturale  e  funzionale. Essi  hanno  altresì  il diritto  di  intervenire, al  pari dei  consiglieri comunali, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, ma non  compete  loro  di  partecipare alla votazione per le deliberazioni.

 


 

ART. 38 - I CONSIGLIERI COMUNALI E I CAPIGRUPPO CONSILIARI

 

1.      I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti   di  competenza   consiliare.  Possono   formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

2.      Ai singoli consiglieri possono essere conferiti dal Consiglio Comunale, su proposta  del  Sindaco,  incarichi speciali  limitati  nel  tempo e  nell'oggetto. Essi hanno il compito di approfondire e riferire al Consiglio in ordine alle problematiche  relative  all'incarico  ricevuto,  nonché possono proporre atti  deliberativi  al Consiglio nell'ambito delle competenze consiliari fissate  dall'art. 32 della legge n. 142/1990.

3.      Hanno  diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici  locali  notizie, informazioni  e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato; non può ad essi  essere  opposto il segreto d'ufficio, in particolare ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo dovranno  essere trasmesse le deliberazioni adottate dalla Giunta; i relativi testi  saranno messi a disposizione nelle forme stabilite dal regolamento.

4.      Ai  Capigruppo va inviato almeno ogni 10 (dieci)  giorni  l’elenco delle determinazioni dei dirigenti con il relativo oggetto.  

5.      I consiglieri devono  organizzarsi in gruppi consiliari la cui composizione corrisponde, di norma, alle liste presentate in occasione della consultazione elettorale.

6.      La costituzione successiva di nuovi gruppi consiliari non deve avere una composizione inferiore a numero due Consiglieri.

7.      Le  modalità  di  esercizio  dei poteri di iniziativa e di sindacato  ispettivo  dei   consiglieri  sono  disciplinati  dal regolamento del Consiglio Comunale.

8.      Il funzionamento dei  gruppi consiliari è, altresì, disciplinato dal regolamento, dovranno comunque  essere assicurati   ai gruppi gli strumenti adeguati per l'espletamento ottimale delle loro funzioni.

9.      I  capigruppo  si  riuniscono  in  conferenza. La conferenza convocata dal Presidente del Consiglio, decide l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

 

ART. 38 bis – DECADENZA DEI CONSIGLIERI 

 

1.      La mancata partecipazione consecutiva non giustificata a tre sedute di Consiglio Comunale distintamente convocate, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

2.      Il Presidente del Consiglio Comunale contesta tale circostanza al Consigliere Comunale interessato con atto notificato.

3.     Entro 20 (venti) giorni dalla notifica il Consigliere Comunale può presentare le proprie giustificazioni.

4.      Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, successiva al termine di cui al comma precedente, è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, al primo punto, l’argomento inerente la decadenza del Consigliere Comunale.

5.     Il Consiglio Comunale delibera sulla decadenza del Consigliere Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

 

ART. 39 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

 

1.      Le commissioni consiliari possono avere carattere permanente e temporaneo.

2.      Sono nominate secondo un carattere  proporzionale garantendo comunque alla minoranza la partecipazione a tutte le commissioni.

3.      Possono essere invitati ai lavori delle commissioni, senza diritto di  voto, esponenti del Forum della Società Civile e delle Consulte.

4.      E' istituita, su base paritetica, la Giunta per il Regolamento che vigila sull'applicazione del regolamento consiliare e  decide  in ordine  ai contrasti interpretativi dello stesso. Ove non  sia stata rinnovata la Giunta per il Regolamento, le relative attribuzioni sono esercitate dalla conferenza dei capi gruppo.

5.      Le commissioni consiliari devono esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare ed esprimere su di esse il  proprio  parere. Possono,  altresì,  essere  chiamate ad esprimere  pareri  su  altre questioni che Sindaco e Assessori ritengono  di  sottoporre. Possono, di propria iniziativa, proporre al Consiglio,  tramite il Sindaco, determinati argomenti.

6.      I lavori delle commissioni consiliari permanenti sono pubblici, con deroghe per casi particolari, così come avviene per il Consiglio Comunale.

7.      Il  Consiglio  Comunale può  istituire  al  proprio interno  commissioni  di indagini sull'attività dell'amministrazione, determinandone l'oggetto ed i limiti anche temporali. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle  suddette  commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

8.      La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni, così come previsto dalla legge.

 

ART. 40 - LA GIUNTA COMUNALE

 

1.      La  Giunta  Comunale  collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera  attraverso deliberazioni collegiali.

2.      Alla Giunta comunale compete :

a)      compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati  dalla legge al Consiglio Comunale  e  che  non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del  Sindaco, del Segretario generale o dei Responsabili delle ripartizioni;

b)      collaborare  con  il  Sindaco  nell'attuazione  degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;

c)       riferire  semestralmente  al Consiglio  Comunale  sulla propria attività;

d)      svolgere  attività  propositive e di  impulso nei confronti del Consiglio Comunale;

e)      adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei  criteri  generali   stabiliti  dal Consiglio Comunale.

3.      La Giunta Comunale è composta, rispettivamente, dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dal numero dei Consiglieri Comunali, computando, a tale fine, il Sindaco, e comunque il numero degli Assessori non può essere inferiore a sei.

4.      La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, è composta dal numero di Assessori dallo stesso nominati, che non siano in rapporto di parentela  o affinità entro il terzo grado civile con il  Sindaco e tra loro.

5.     Salvo che disposizioni legislative o regolamentari prevedano  espressamente  "quorum"  funzionali  speciali, la Giunta adotta le   proprie deliberazioni collegiali a maggioranza dei voti favorevoli  su  quelli  contrari, a condizione che  partecipi al voto la maggioranza assoluta dei componenti.

6.      Sono demandate al regolamento della Giunta comunale le norme in materia di:

·          funzionamento della Giunta;

·          modalità e termini di convocazione;

·          iniziativa;

·          deposito degli atti;

·          delega di funzioni dal Sindaco agli Assessori.

 

ART. 41 – GLI ASSESSORI E VICE-SINDACO

 

1.      Il Sindaco provvede con decreto a nominare gli Assessori comunali.

2.      Gli Assessori possono essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale purché siano in possesso dei  requisiti  di  compatibilità  ed  eleggibilità  alla  carica   di   Consigliere Comunale;

3.      La nomina ad Assessore comunale ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della data di presentazione, presso l'Ufficio del Segretario Generale, dell'accettazione della carica.

4.      Il Consigliere comunale eletto Assessore cessa dalla carica di Consigliere dallo stesso giorno in cui ha efficacia la nomina ad Assessore.

5.      Il Sindaco provvede con decreto motivato alla revoca degli Assessori ed alla nomina dei nuovi in sostituzione di quelli venuti a cessare dalla carica per qualunque causa.

6.      I provvedimenti di nomina e di revoca degli assessori devono essere immediatamente affissi all'Albo pretorio e comunicati ai Capigruppo consiliari ed ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, nonché comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta.

7.      Il Sindaco  provvede con decreto a nominare uno degli Assessori Vice-Sindaco, al quale compete esercitare le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo.

8.      Nell'ipotesi che siano contemporaneamente assenti o impediti il Sindaco o il Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano, intendendosi per tale il più anziano di età tra gli Assessori in carica.

   

ART. 42 - IL SINDACO

 

1.      Il  Sindaco  rappresenta  il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento di servizi ed uffici.

2.      Inoltre:

·          agisce, resiste in giudizio  e  transige  nell'interesse  del  Comune, con deliberazione della Giunta;

·          indice i referendum comunali;

·          accetta le dimissioni degli Assessori. Provvede alla loro sostituzione dandone motivata  comunicazione  al  Consiglio Comunale;

·          coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

·          nelle ipotesi in cui il Consiglio comunale sia sciolto, o sia  comunque  impossibilitato a riunirsi o a deliberare validamente,  provvede, dopo aver sentito i Capigruppo consiliari, alla revoca dei   rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende  ed  istituzioni, secondo i seguenti indirizzi:

a)      qualora  sopravvenga  una causa di  incompatibilità  o  di  ineleggibilità o  ne  sia  riscontrata  una  preesistente alla nomina;

b)      quando si siano assentati per tre sedute anche non consecutive senza comprovati giustificati motivi;

c)       per  violazione  di  legge  da  cui  comunque  possa derivare pregiudizio alle finanze o al prestigio dell'ente, azienda o istituzione rappresentante.

Nelle  ipotesi  in cui  il Consiglio Comunale sia sciolto, o sia  comunque impossibilitato a riunirsi o  a deliberare validamente,  provvede, dopo aver sentito i capigruppo consiliari, alla nomina  e alla designazione dei rappresentanti del  Comune presso  enti, aziende ed istituzioni, secondo i seguenti indirizzi:

a)      i  designati  devono  avere  i  requisiti prescritti per essere Consiglieri  comunali e  non  devono  trovarsi in alcuna  delle relative cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

b)      non  possono  essere  nominati o designati i  consiglieri, gli assessori comunali, i componenti  del collegio dei revisori dei conti, nonché i loro  parenti  ed  affini  sino al terzo  grado civile;

c)       la nomina e la designazione deve essere motivata circa la professionalità posseduta dai designati rispetto alle cariche da ricoprire;

·          informa la Giunta ed il  Consiglio circa le richieste di stipula di accordi di programma e di convenzioni pervenute, nonché circa  quelli che intende promuovere;

·          determina le funzioni spettanti al vice-sindaco;

·          rilascia gli  attestati di notorietà o ne delega il potere ad un  funzionario di sua fiducia;

·          provvede alla nomina  dei  messi  comunali previsti dalla pianta  organica.

3.      Il Sindaco ha, altresì, tutti i poteri e le funzioni proprie della qualità di ufficiale di governo previste dall’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n.. 265, e successive modifiche ed integrazioni.

4.      Il Sindaco provvede, allorché occorra, ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

   

Capo II - Organizzazione degli uffici e del personale

  ART. 43 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

 

1.      L'organizzazione degli uffici risponde a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. E' finalizzata al servizio verso la  comunità  e  si  ispira  ai principi della professionalità.

2.      L'organizzazione degli uffici si fonda su tre fasi fondamentali:

a.   definizione degli obiettivi e dei programmi;

b.   attuazione dei programmi;

c.   valutazione dei risultati e verifica degli obiettivi.

3.      L'organizzazione  degli  uffici  risponde ai principi e ai criteri   desumibili   dalla   legge  e  dai   diversi  livelli di contrattazione e si suddivide in aree funzionali. Gli Uffici possono essere decentrati sul territorio.

4.      Per  l'organizzazione degli uffici in moduli flessibili di lavoro  in funzione delle diverse materie da trattare e degli obiettivi   programmatici    dell'attività    amministrativa  con regolamento può essere istituito l'Ufficio Organizzazione. Spettano all'Ufficio Organizzazione le funzioni conoscitive e diagnostiche di studio dell'organizzazione interna  degli uffici e di  consulenza  nell'elaborazione dei regolamenti di servizio.

5.      Il Comune con apposito regolamento  disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

 

 

ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

 

1.      L'organizzazione del  personale risponde ai principi della partecipazione,  responsabilità, valorizzazione  dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità.

2.      2. Nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono stabilite le funzioni del personale, secondo la   contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione,   degerarchia e competenza, in modo da  privilegiare  il lavoro di   gruppo improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.

3.      Per  obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento  può  prevedere  collaborazioni  esterne  ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 del codice civile.

4.      Sono riservate ai regolamenti attuativi delle leggi speciali le seguenti materie:

a)     gli  organi,  gli  uffici,  nonché  l'organizzazione  ed  i  modi di  conferimento della titolarità degli stessi;

b)      i  ruoli, le  dotazioni  organiche, nonché la  loro consistenza complessiva;

c)       i procedimenti di  selezione  per  l'accesso al lavoro  e di  avviamento al lavoro;

d)      i diritti dei lavoratori successivi al rapporto di impiego.

5.      Sono  riservati  ai  regolamenti  attuativi  dei contratti collettivi di lavoro del personale degli Enti Locali e delle leggi che li regolano:

a)     i diritti dei lavoratori ed in generale il loro stato giuridico nascente dal rapporto di impiego;

b)     i  doveri dei  dipendenti,  le  sanzioni  e  le  procedure disciplinari, i provvedimenti  cautelari  di   sospensione  dal   servizio.

 

ART. 45 - RESPONSABILITA'  E  COMPITI  DEI  DIRIGENTI  E  DEI  FUNZIONARI DIRETTIVI

 

1.      Il regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti delle rispettive responsabilità per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Comune e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento.

2.      Spetta ai dirigenti e ai funzionari direttivi responsabili la  direzione  degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le  norme dettati dai regolamenti  che  si uniformano al principio per  cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la  gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3.      I  dirigenti ed i funzionari  direttivi  sono direttamente responsabili, in  relazione  agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

4.      3 bis. Spetta  in  particolare ai dirigenti ed ai funzionari  direttivi titolari di competenze :

a)      la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)      la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c)       la stipulazione dei contratti;

d)     l'adozione degli atti di gestione  finanziaria,  compresa  l'assunzione di impegni di spesa;

e)     l'adozione degli atti di  amministrazione e gestione del  personale;

f)       l'adozione dei provvedimenti  autorizzativi,  concessori  ed analoghi, il cui  rilascio  presupponga 

g)     anche   accertamenti   e  valutazioni  di  natura  discrezionale, nel rispetto  dei criteri  di legge, di 

h)      regolamento  o  derivanti  da  atti  generali  di  indirizzo;

i)       l'emanazione degli atti costituenti  manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

j)       la  formulazione di proposte agli organi di direzione  politica  per  l'elaborazione  di  programmi,

k)      progetti e obiettivi;

l)       la   formulazione   di   pareri  per   problemi  amministrativi,   giuridici  e  tecnici  nei  settori   di

m)    competenza;

n)      gli atti delegati dal Sindaco sulla base dei regolamenti.

5.      La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può  avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto  privato,  fermi  restando i  requisiti dalla qualifica da ricoprire.

6.      Con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei servizi possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e  le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

7.      5 bis. Gli incarichi dirigenziali e di direzione delle strutture di massima dimensione  sono  conferiti a  tempo determinato, con   provvedimento   motivato e  con  le modalità fissate  dal  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione  agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. L'attribuzione  degli incarichi può prescindere dalla precedente  assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

6.      Il  regolamento  disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la  destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo  le  norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

 

 

ART. 46 - IL SEGRETARIO COMUNALE

 

1.      Il Comune ha un Segretario titolare nominato dal Sindaco, dirigente dipendente dall' Agenzia autonoma ed  inserito nell'Albo regionalmente articolato.

2.      La  legge  dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3.      3. Il  Segretario,  che   dipende   funzionalmente  dal  Capo dell'Amministrazione, svolge compiti di collaborazione  e funzioni di assistenza  giuridico-amministrativa nel confronti degli Organi    dell'Ente in conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4.      Il  Segretario  sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei  dirigenti e ne  coordina l'attività ove il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 51 bis della Legge 142 del 1990.

 

 

ART. 47 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 

1.      E' istituita la figura professionale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2.      La funzione di vice segretario spetta al dirigente nominato di volta in volta dal Sindaco.

 

 

ART. 48 - RESPONSABILITA'  DEL  SEGRETARIO

E  DEI  DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI

 

1.      Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2.      Nel  caso  in  cui  il Comune temporaneamente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei  servizi,  il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

3.      I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 

 

ART. 48 BIS - COPERTURA ASSICURATIVA

 

1.      1. Nell'ambito delle proprie risorse l'Ente assume iniziative a favore dei Consiglieri Comunali, degli Amministratori, dei dirigenti, per la copertura assicurativa   collettiva, comprensiva  degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni  causati a terzi in conseguenza di fatti e atti, connessi all'espletamento del mandato o del  servizio,  con esclusione dei fatti ed  omissioni  commessi con dolo o colpa grave.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

   

ART. 49 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

 

1.      Il  Consiglio  Comunale procede alla approvazione dei regolamenti indicati nel presente statuto entro un anno dalla approvazione di questo. Può comunque disporre l'approvazione di ulteriori regolamenti.

 

 

ART. 50 - NORME SUL CONTROLLO

 

1.      Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, capi XI e XII, nonchè dall'apposita legge regionale.

 

 

ART. 51 - REVISIONE DELLO STATUTO – ENTRATA IN VIGORE

 

1.      Le proposte di modifica dello Statuto sono preventivamente sottoposte all’esame degli organi di partecipazione popolare.

Lo Statuto e le eventuali modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio, dopo l’esame dell’organo di controllo; del che viene data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

 

 

 

 
 

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