COMUNE DI OSTUNI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

 

 

Regolamento

GESTIONE dei RIFIUTI URBANI

e dei RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

D.Lgs. 5-2-1997, n. 22 e ss.mm. •

 

 

Approvato DAL CONSIGLIO COMUNALE

con deLIBERAZIONE  N. 17 DEL  23 MAGGIO 2003

 

S o m m a r i o

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.   1  -  Campo d'applicazione

Art.   2  -  Finalità

Art.   3  -  Prevenzione della produzione di rifiuti

Art.   4  -  RECUPERO DEI RIFIUTI

Art.   5  -  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art.   6  -  DEFINIZIONI

Art.   7  -  CLASSIFICAZIONE

Art.   8  -  ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art.   9  -  ESCLUSIONI

Art. 10  -  COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 11  -  ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

Art. 12  -  ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Art. 13  -  DIVIETI DI ABBANDONO

Art. 14  -  BONIFICA

ART. 15  - AUTORITÀ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO BR/1

 

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

 

CAPO I: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

 

Art. 16  -  DEFINIZIONE

Art. 17  -  CONFERIMENTO

Art. 18  -  RACCOLTA

                1) Individuazione

                2) Sistemi di raccolta

                3) Dotazione di cassonetti e bidoni

                4) Raccolta RSU fuori perimetro

                5) Raccolta assimilati

Art. 19  -  PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

Art. 20  -  PERIODICITA’  DELLA RACCOLTA

Art. 21  -  DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA’ PRIVATE

Art. 22  -  TRASPORTO

Art. 23  -  STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

 

CAPO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

 

Art. 24  -  DEFINIZIONE

Art. 25  -  RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

Art. 26  -  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27  -  CESTINI STRADALI

Art. 28  -  PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Art. 29  -  PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

Art. 30  -  PULIZIA DEI MERCATI

Art. 31  -  AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

Art. 32  -  AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 33  -  CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Art. 34  -  OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

Art. 35  -  ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Art. 36  -  OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 37  -  AREE  DI  SOSTA  TEMPORANEA  E  AD USO  SPECIALE

 

CAPO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

Art. 38  -  BENI  DUREVOLI

Art. 39  -  RIFIUTI SANITARI

Art. 40  -  VEICOLI A MOTORE,  RIMORCHI E SIMILI

Art. 41  -  OLI  E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

Art. 42  -  RIFIUTI   DI  BENI  IN POLIETILENE

Art. 43  -  RIFIUTI SPECIALI

Art. 44  -  RIFIUTI CIMITERIALI

Art. 45  -  RIFIUTI INERTI  ( NON PERICOLOSI )

Art. 46  -  RIFIUTI  DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE

                DEGLI AFFLUENTI

Art. 47  -  RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 48  -  RIFIUTI DI AMIANTO

 

CAPO   IV: GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

 

Art. 49  -  CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PIATTAFORME O AREE ECOLOGICHE

                A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi

                B) Rifiuti urbani esterni

                C) Rifiuti urbani pericolosi

                D) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico”

                E) Rifiuti di imballaggio

                F) Altri rifiuti con gestione differenziata

Art. 50  -  RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE, RUP.

Art. 51  -  RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTONE E PLASTICA

Art. 52  -  ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 53  -  RAMAGLIE E SFALCI PROVENIENTI DA GIARDINI PRIVATI

Art. 54  -  NORMA TRANSITORIA

 

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

Art. 55  -  DEFINIZIONI

Art. 56  -  OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI  DEGLI  IMBALLAGGI

Art. 57  -  MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Art. 58  -  IMBALLAGGI DEL CONSUMATORE

 

TITOLO  IV

TASSA / TARIFFA

 

Art. 59  -  TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 60  -  PESATURA DEI RIFIUTI

 

TITOLO  V

RAPPORTI CON L’UTENZA E ASSOCIAZIONI

 

Art. 61  -  ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 62  -  IL RICONOSCIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE

Art. 63  -  PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

Art. 64  -  CONDIZIONI OPERATIVE

Art. 65  -  COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

Art. 66  -  INCENTIVI

Art. 67  -  RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

 

TITOLO VI

GESTIONE DEL SERVIZIO

 

Art. 68  -  PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 69  -  STANDARD DI QUALITA’

Art. 70  -  INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL’ UTENTE

Art. 71  -  FORME DI GESTIONE

Art. 72  -  GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE   IL GESTORE  DEL SERVIZIO

 

TITOLO  VII

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

 

Art. 73  -  OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 74  -  CONTROLLI

Art. 75  -  ACCERTAMENTI

Art. 76  -  EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 77  -  SISTEMA  SANZIONATORIO

 

TITOLO  VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 78  -  RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 79  -  PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

Art. 80  -  DISPOSIZIONI FINALI

 

ALLEGATI

 

ALLEGATO  A

ALLEGATO  B

ALLEGATO  C

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Campo d’applicazione

 

          1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi in cui tale gestione si articola e prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

 

 

Art. 2

Finalità

 

          1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

          2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

          3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.

          4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune , nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

 

 

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

 

          1. Il comune adotta nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.

b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.

c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

 

 

Art. 4

Recupero dei rifiuti

 

          1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

          2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

          3. Il Comune promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

 

 

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

 

          1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

          2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

          3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

 

 

Art. 6

Definizioni

 

          1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

          1) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

          1.2) rifiuto assimilato ai rifiuti urbani: il rifiuto definito nel successivo art. 8 del presente regolamento;

          1.3) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

          1.4) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; 

          1.5) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

          1.6) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

          1.7) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

          1.8) smaltimento: le operazioni previste nell’ allegato B del D.Lgs. 22/97

          1.9) recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. 22/97

          1.10) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

          1.11) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’ allegato B del D.Lgs: 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’allegato C del D.Lgs. 22/97.

          1.12) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell’anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;

          1.13) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;

          1.14) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

          1.15) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

          1.16) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

          1.17) frazione secca del rifiuto: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.;

          1.18) frazione umida: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;

          1.19) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

          1.20) cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

          1.21) raccolta a chiamata e/o programmata: l’insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

          1.22) conferimento: l’insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall’utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

          1.23) stazioni ecologiche di base o isole ecologiche: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

          1.24) stazioni ecologiche attrezzate: le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

          1.25) piattaforme o aree ecologiche: gli impianti destinati al conferimento dei rifiuti in maniera differenziata da parte dei cittadini e degli operatori economici nonché da parte del gestore dei servizi di igiene ambientale; dotate o meno di sistemi per la pesatura dei rifiuti ai fini dell’applicazione degli sgravi previsti dalla legge o dai regolamenti. Da tali impianti usciranno i rifiuti differenziati per frazioni merceologiche per essere avviati al riciclaggio, allo smaltimento, al recupero ovvero allo stoccaggio definitivo; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

          1.26) rifiuti speciali recuperabili: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

          1.27) rendiconto annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

          1.28) D.Lgs. 22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;

          1.29) Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del Decreto 915/82;

          1.30) Codice CER: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97;

          1.31) Riutilizzo: utilizzare una cosa che sia già stata usata;

          1.32) Riciclaggio: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

          1.33) Recupero: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

 

 

Art. 7

Classificazione

 

          1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in

rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità , in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

          2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21 , comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e);

          3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art.9, comma 1, lettera f-bis;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i)                    i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

i-bis) il combustibile derivato da rifiuti;

l)   i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

          4. Sono rifiuti pericolosi: i rifiuti precisati all’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

 

 

Art. 8

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

 

          Sono assimilati ai rifiuti urbani elencati al comma 2 dell’art.7 del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i., ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica identica, analoga o simile a quelli elencati al punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Internazionale previsto all’art. 5 del D.P.R. 10 sett. 1982 n. 915, nonché dei rifiuti riportati nell’allegato A al presente regolamento, con indicazione anche della condizione quantitativa e qualitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.

 

          Detta assimilazione varrà sino a diversa determinazione che il Comune dovrà adottare a seguito di eventuali prescrittive disposizioni di legge.

         

          Restano esclusi dall’assimilazione gli imballaggi terziari di cui all’art.43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n.22/97.

 

          Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e da materiali da cava.

 

          I rifiuti speciali non pericolosi assimilati restano nell’ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti, e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa  finchè essa non verrà soppressa nei termini previsti dal regime transitorio, entro tali termini il Comune dovrà provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.

 

 

Art. 9

Esclusioni

 

          1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché , in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, e successive modifiche, nel rispetto della vigente normativa;

d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-bis) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo

g) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

 

 

Art. 10

Competenze del comune

 

          1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).

          2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs: 22/97.Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

          3. E’, inoltre, di competenza del comune l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22/97.

          4. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

          5. Il comune può istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

          6. Il comune è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

          7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003.

          8. Il comune, o il Consorzio, ovvero l’Azienda Speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti e assimilati comunica annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario dagli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè i proventi della tariffa rifiuti;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

 

 

Art. 11

Oneri dei produttori e dei detentori

 

          1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’allegato B del D.Lgs. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

          2. il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

          3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

 

 

Art. 12

Ordinanze contingibili e urgenti

 

          1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

          2. Le ordinanze sono comunicate al ministro dell’Ambiente e al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

          3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

          4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

 

 

Art. 13

Divieto di abbandono

 

          1. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

          2. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

          3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97 e dell’art. 71 del presente regolamento , chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro sui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

          4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

 

 

Art. 14

Bonifica

 

          1. Chiunque cagiona , anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza;

c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

          2. I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti , ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

          3. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l’esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

          4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

          5. Qualora la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

          6. L’autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.

          7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

          8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune.

          9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 , comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

          10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonche per la eventuale realizzazione delle misure di sicurezza sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

          11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

          12. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono comunque essere utilizzate ad iniziativa degli interessati.

          13. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

 

 

Art. 15

Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino BR/1

 

          1. Con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.301 del 30/09/2002 è stato istituito, mediante convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, l’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino BR/1, così come previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia. Di detto bacino BR/1 fanno parte, oltre al Comune di Ostuni, i Comuni di Brindisi, Carovigno, Cellino S. Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Sandonaci, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni, Torchiarolo.

          2. A regime, l’Autorità per la gestione, disciplina l’intero ciclo dei rifiuti urbani nelle sue diverse fasi della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e destinazione al recupero e riutilizzo, nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché del piano provinciale di organizzazione dei servizi.

 

 

 

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLO

 

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

 

Art. 16

Definizione

 

          1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

a) i rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

          2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l’attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;

b) tutela dell’ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

          3. Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

 

 

Art. 17

Conferimento

 

          1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

          Il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati al servizio pubblico deve avvenire esclusivamente secondo le norme del presente articolo.

          2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc.., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

          3. Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.

a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 16 deve avvenire mediante i contenitori del sistema stabilito dal gestore del servizio, ubicati con le modalità previste e pubblicizzate dal gestore del servizio, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio oppure mediante il ritiro diretto esclusivamente nelle zone in cui tale servizio è previsto dal contratto di servizio col gestore oppure mediante il conferimento presso le aree ecologiche nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi, con le modalità e negli orari stabiliti con apposita ordinanza del Dirigente competente;

b) E’ fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;

c) Per i rifiuti di cui al 1 comma dell’art. 16, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio;

d) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

     - rifiuti urbani ingombranti

     - rifiuti urbani pericolosi

     - rifiuti speciali pericolosi

     - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)

     - sostanze liquide

     - materiali accesi

     - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

     - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;

e) Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all’interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l’introduzione dei propri rifiuti , il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo;

f) Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggisacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti;

g) Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30. Gli utenti dovranno dotarsi di opportuno box per il deposito dei sacchi con accesso direttamente dall’esterno e debitamente custoditi e chiusi;

h) E’ vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E’ altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

     Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio;

     Quando tale situazione non risulti eccezionale, l’utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

i)   Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

          4. Rifiuti urbani interni ingombranti

a)      I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell’art. 16 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

Nelle aree del territorio comunale servite dal servizio di raccolta rifiuti:

     -    Il gestore del servizio deve essere informato dall’utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell’utente al numero del servizio utenza del gestore.

     -    I materali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell’ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all’interno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. E’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all’utente all’esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe concordate con il Comune.

-                   Il ritiro degli ingombranti da parte del gestore non può superare il numero di n. 3 pezzi per ciascun singolo

     intervento programmato ad utente.

Nelle aree del territorio comunale non servite dal servizio di raccolta rifiuti:

- I rifiuti urbani interni ingombranti prodotti in tali aree dovranno essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore esclusivamente presso un’area ecologica comunale con le modalità e negli orari stabiliti e nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti dal gestore.

          5. Rifiuti urbani pericolosi

          I rifiuti urbani identificati come pericolosi, vale a dire i rifiuti aventi titolo 20 e indicati come pericolosi nel CER previsto dal D.Lgs. 22/97; essi sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati in prossimità dei rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso le aree ecologiche;

b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all’esterno delle farmacie e presso le aree ecologiche;

c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori ubicati in prossimità dei rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso le aree ecologiche;

d) I rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

     20 01 27  Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

     20 01 13  Solventi

     20 01 17  Prodotti fotochimica

     20 01 19  Pesticidi

     20 01 21  Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

     Devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all’interno delle aree ecologiche.

 

 

 

 

Art. 18

Raccolta

 

          1. Individuazione

a) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste dal contratto di servizio con il gestore cui si rinvia;

b)  I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con quelli previsti dal contratto di servizio con il gestore;

          2. Sistemi di raccolta      

a) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

          3. Dotazione di cassonetti e bidoni

a) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita;

b) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico o su aree aperte al pubblico transito in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada;

c) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta , permetta una rapida ed efficace pulizia;

     Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada;

d)      I bidoni o gli altri contenitori similari, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione.

e)      Il posizionamento dei cassonetti e il loro eventuale spostamento viene disposto con Ordinanza motivata del Dirigente competente d’intesa con l’Assessore al ramo sentito il Comando di Polizia Municipale.

E' vietato modificare la posizione dei cassonetti o di altri contenitori per la raccolta dei rifiuti. In caso di violazione si provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall'art.77 del presente Regolamento.

          4. Raccolta RSU fuori perimetro

          L’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del presente regolamento 

          5. Raccolta assimilati

          I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2 punto b dell’art. 7 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

 

 

Art. 19

Pulizia e disinfezione dei contenitori

 

          1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di  manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

          2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, con le modalità previste dal contratto di servizio con il gestore.

          3. Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

 

 

Art. 20

Periodicità della raccolta

 

          1. Nelle zone servite del territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e orari previsti dal contratto di servizio con il gestore e comunicati all’utenza. Il Dirigente competente, per particolari esigenze, con propria ordinanza potrà impartire modifiche ai programmi di raccolta, nonché ai relativi orari informandone l’utenza.

 

 

Art. 21

Divieto di accesso nelle proprietà private

 

          1. E’ fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

          2. In casi particolari, ma solo nell’interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all’interno della proprietà stessa. L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

          3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all’interno della proprietà stessa. L’utente dovrà garantire l’accesso alla proprietà.

          4. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione.

 

 

Art. 22

Trasporto

 

          1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

          2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

 

 

Art. 23

Stazioni di trasferimento - trasbordo

 

          1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest’ultimo, potranno essere utilizzati uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare il trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell’attività.

          2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscono un’eventuale impatto visivo negativo.

 

 

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

 

Art. 24

Definizione

 

          1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

 

 

Art. 25

Raccolta, spazzamento e trattamento

 

          1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio con le modalità ed entro il perimetro definito dal contratto di servizio con il gestore.

          2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l’installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico all’interno delle zone e con le modalità previste dal contratto di servizio del gestore.

 

Art. 26

Modalità di espletamento del servizio

 

          1. All’interno delle zone indicate nell’articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

          2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

          3. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

          4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

          5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

          6. Il Comune potrà attivare ordinanze per l’istituzione di divieti di sosta permanenti o a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

 

 

Art. 27

Cestini stradali

 

          1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

          2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita dal contratto di servizio per ciascuna zona interessata.

          3. E’ vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

 

 

Art. 28

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

 

          1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

          2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l’inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

         

 

Art. 29

Pulizia dei terreni non edificati

 

          1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

          2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

 

 

Art. 30

Pulizia dei mercati

 

          1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi. Essi avranno l’obbligo di separare i rifiuti provenienti dalla propria attività secondo la loro natura e con le modalità che verranno impartire dal Comune tramite apposita Ordinanza del Dirigente competente sia conferendoli al gestore del servizio che depositandoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta affinchè gli stessi vengano avviati a recupero o smaltimento.

         

 

Art. 31

Aree occupate da pubblici esercizi

 

          1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

          2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

          3. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

          4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un’ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l’attività.

         

Art. 32

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

 

1.                          Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a informare con anticipo di almeno 15 giorni gli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occuparre, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l’uso.

 

 

Art. 33

Carico e scarico di merci e materiali

 

          1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area e della superficie medesima.

          2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

          3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

 

 

Art. 34

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

 

          1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

          2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero fronte dell’edificio, l’obbligo in parola finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.

          3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell’acqua.

 

 

Art. 35

Asporto degli scarichi abusivi

 

          1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l’identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

    

Art. 36

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

 

             1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci ), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E’ fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

In caso di violazione si provvederà a irrogare le sanzioni previste all’articolo 77 del presente regolamento.

 1 BIS. Sulle aree di interesse storico, artistico o paesaggistico individuate dall'Amministrazione Comunale è espressamente vietato abbandonare gomme da masticare sul suolo pubblico, pena l'applicazione dell'apposita sanzione pecuniaria prevista dall'art. 77.

          2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

          3. I rifiuti speciali provenienti dalle suddette attività dovranno essere smaltiti o avviati a recupero a norma di legge.

          4. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini
per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche aerei. La distribuzione di opuscoli e volantini pubblicitari è consentita esclusivamente mediante consegna a mano dei destinatari. Sono esclusi dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici effettuate alla cittadinanza per motivi di interesse pubblico.

In caso di violazione si provvederà a irrogare le sanzioni previste all’articolo 77 del presente regolamento.

 

Art. 37

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

 

          1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

          2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

          3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

          4. Modalità particolari per l’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

 

 

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

Art. 38

Beni durevoli

 

          1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

          2. Il Comune promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

a) l’individuazione di centri di raccolta

b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;

c) lo smaltimento di quanto non ricuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

          3. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d’aria.

          I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base degli accordi di programma stipulati ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 22/97.

          4. Il Comune individua nelle aree ecologiche i centri di raccolta dei beni durevoli.

          I cittadini potranno consegnare tali beni di cui intendono disfarsi pressi i Centri.

          5. Il Comune attiva inoltre, tramite il gestore del servizio pubblico, una raccolta di tali beni a chiamata.

          Il cittadino che intende disfarsi di beni durevoli può chiamare il gestore del servizio pubblico e concordare la data e le forme di raccolta con le modalità previste dall’articolo 17 comma 4.

 

 

Art. 39

Rifiuti sanitari

 

          1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni;

          2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.

          3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.

          4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

          5. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto del Regolamento previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 22/97, vale a dire il Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219.

 

 

Art. 40

Veicoli a motore, rimorchi e simili

 

          1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

          2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.

          3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate  dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 469.

          4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio  consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, nonché l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

          5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

          7. E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

          8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          9. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

          10. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

          11. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrate e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          12. Agli stessi obblighi di cui al comma 10 e 11 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell’art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

 

Art. 41

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

 

          1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti.

          2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

 

 

Art. 42

Rifiuti di beni in polietilene

 

          1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 22/97.

          2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato.

          3. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

 

 

Art. 43

Rifiuti speciali

 

          1. Disposizioni di carattere generale

a) I produttori dei rifiuti speciali ( con esclusione di quelli assimilati di cui all’art. 15, comma 1,punto b del presente regolamento ), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art.15 comma 1, punto 1 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

          2. E’ fermo l’obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

         

Art. 44

Rifiuti cimiteriali

 

1. Sono definiti, a norma del Decreto del Ministero dell’Ambiente n.219 del 26/06/2000, “Rifiuti da esumazione ed estumulazione” i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1)                              assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

2)                              simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa /ad es.

                                  maniglie);

3)                              avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4)                              resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5)                              resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione:

1)                              devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani,

2)                              devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta: “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione”.

3. Al fine di razionalizzare le operazioni di raccolta e smaltimento, sarà possibile il raggruppamento di rifiuti da esumazione ed estumulazione, adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, in apposita area individuata all’interno del cimitero.

4. I rifiuti di che trattasi devono essere avviati a discarica autorizzata ai sensi degli artt.27 e 28 del Decreto Legislativo n.22 del 05/02/1997, inseriti in appositi imballaggi a perdere flessibili, così come descritti nei precedenti punti.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero, e successivamente avviati al recupero.

          La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell’art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

 

 

Art. 45

Rifiuti inerti (non pericolosi)

 

          1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell’art. 7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/1984, vale a dire:

a) i materiali provenienti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività da scavo;

b) gli sfridi di materiali da costruzione;

c) i materiali ceramici cotti;

d) i vetri di tutti i tipi;

e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

          2. Chiunque intenda avviare un’attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all’atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

 

 

Art. 46

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

 

          1. Il gestore del servizio provvede a sua cura e spese allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell’atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.

          2. Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce a sua cura e spese tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi dell’impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della normativa antinquinamento idrico e della normativa regionale, delle deliberazioni dell’autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

         

Art. 47

Rifiuti pericolosi

 

          1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

          2. Chiunque intenda avviare un’attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività.

 

 

Art. 48

Rifiuti di amianto

 

          1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

          2. I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.

          3. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

          4. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.

         

CAPO IV

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI

E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

 

Art. 49

Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

 Piattaforme o aree ecologiche

 

          1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi:

     a1)     ingombranti metallici;

     a2)     ingombranti legnosi;

     a3)     ingombranti vari;

     a4)     beni durevoli per uso domestico;

     a4-1) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

     a4-2) frazione umida;

     a4-3) lavatrici e lavastoviglie;

     a4-4) condizionatori d’aria;

     a5)     rifiuti di beni in polietilene;

     a6)     frazione umida;

     a6-1) scarti cucina e attività di ristorazione;

     a6-2) scarti di attività orto-frutta;

     a7)     frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti;

     a8 )    alluminio;

     a9)     carta;

     a10)   metallici ferrosi;

     a11)   legno;

     a12)   plastica;

     a13)   vetro;

     a14)   tessuti;

B)      Rifiuti urbani esterni:

     b1)     rifiuti di pulizia arenile marittimo con forte presenza di sabbia recuperabile;

     b2)     rifiuti vegetali;

     b2-1) scarti potature;

     b2-2) sfalci e foglie;

C) Rifiuti urbani pericolosi:

     c1)     pile;

     c2)     farmaci;

     c3)     prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” e/o “TV” e/o “Xn” e/o “Xi”;

     c4)     20 01 27 Vernici, inchiostri, adesivi e resine   contenenti sostanze pericolose;

     c5)     (CER 200113) solventi;

     c6)     (CER 200117) prodotti fotochimici;

     c7)     (CER 200119) pesticidi;

     c8)     (CER 200121) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

D) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico”:

     d1)     oli minerali esausti;

     d2)     accumulatori al piombo;

     d3)     pneumatici;

     d4)     inerti, manufatti ceramici;

E) Rifiuti di imballaggio:

     e1)     carta;

     e2)     legno;

     e3)     metalli;

     e4)     plastica;

     e5)     vetro;

     e6)     tessuti;

F)           Altri rifiuti con gestione differenziata:

     f1)     teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature);

     f2)     contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti;

     f3)     supporti informatici;

     f4)     oli e grassi vegetali ed animali esausti;

     f5)     piccoli elettrodomestici;

     f6)     lampade esauste.

          3. Tutti i materiali ricuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

          4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal contratto di servizio o da apposite ordinanze del dirigente competente opportunamente rese note all’utenza.

         

     Piattaforme o Aree Ecologiche

          1. Le frazioni di rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente articolo potranno essere conferite da cittadini e operatori economici presso le piattaforme o aree ecologiche. Detti impianti sono costruiti dal Comune con lo scopo di garantire, ai sensi del comma 2 lett. c dell’art.21 del D.L.vo n.22/97, nella fase della raccolta, una distinta  gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

          2. La localizzazione delle aree ecologiche avviene, ai sensi dell’art.58 comma 1 del D.Lgs 22/97, in aree destinate urbanisticamente alle opere di urbanizzazioni secondaria.

          3. La loro costruzione avviene previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale.

          4. Il loro esercizio avviene con le modalità di seguito stabilite, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi di conferimento e degli orari di apertura disposti con apposita ordinanza del Dirigente competente e opportunamente resa nota all’utenza.

     5. Utilizzo: l’isola o area ecologica è utilizzata per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto differenziato, per fornire servizi, informazioni e materiali ai cittadini utili alla raccolta differenziata.

     6. Frazioni conferibili: sono conferite all’isola o all’area ecologica soprattutto quelle frazioni che non vengono raccolte a domicilio o tramite contenitori stradali in modo regolare oltre ai rifiuti ingombranti, senza esclusione comunque delle frazioni regolarmente raccolte. Sono conferibili in modo separato, compatibilmente con l’organizzazione del servizio:

a)                         la carta suddivisa eventualmente in cartone e altre frazioni cartacee quali giornali, riviste tabulati, carta straccia;

b)                         i metalli eventualmente suddivisi in ferro, rame, alluminio, altri metalli;

c)                         il vetro eventualmente suddiviso in bianco, verde, altro vetro;

d)                         la plastica eventualmente suddivisa in bottiglie e contenitori, teli in polietilene, cassette, polistirolo, altro;

e)                         olii esausti suddivisi in vegetali e minerali;

f)                          gli stracci eventualmente suddivisi in pelle, lana, cotone, altri;

g)                         la frazione organica verde come sfalci di potature e ramaglie sfuse;

h)                         il legno suddiviso in verniciato e non verniciato;

i)                           beni durevoli dismessi bianchi (elettrodomestici) o grigi (computers, televisori, ecc.)

j)                           mobili dismessi

k)                         materiali inerti in piccola quantità, provenienti da interventi di piccole demolizioni in economia, nei limiti quantitativi e qualitativi che verranno fissati con l’Ordinanza di attivazione dell’area o isola ecologica e previo pagamento del costo di smaltimento all'upo previsto;

l)                           i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) suddivisi in batterie, pile, contenitori TF, tubi catodici, siringhe, lampade a fluorescenza, toner

7.                          Tipologie dei contenitori: Per consentire i conferimenti nell’area o isola ecologica dei rifiuti di cui ai punti a)-c)-d)-f)-g)-h)-i)-j)-k) saranno posizionati dei contenitori da 20-30 mc movimentabili con autocarro dotato di sistema di caricamento tipo multi-lift. Per consentire il conferimento dei rifiuti di cui ai punti  b)-l) saranno ubicati nell’area dei cassonetti e dei contenitori di volume variabile. Per consentire il conferimento degli olii bruciati vegetali e animali di cui al punto e) sarà installata una apposita botte scarrabile con il sistema multi-lift dotata di attrezzatura per il trasbordo degli olii dai piccoli contenitori.

 

Art. 50

Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP

 

          1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine devono essere conferiti, oltre che presso le isole a aree ecologiche, in appositi contenitori posizionati dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

          2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni, cestini appositi, ecc... il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici, oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai cittadini.

          3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

          4. Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all’interno o all’esterno delle scuole, uffici pubblici , presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

          5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E’ vietato depositare i materiali all’esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

          6. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell’utente.

          7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

          8. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

 

 

Art. 51

Raccolta differenziata di cartone e plastica

 

          1. Raccolta differenziata cartone

a) La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto;

b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume ( es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti;

c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso;

d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta é effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

          2. Contenitori per liquidi in plastica

          I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata o presso le isole a aree ecologiche. E’ vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all’esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

 

 

Art. 52

Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata

 

          1. Saranno attuate in forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali :

- frazione secco

- frazione umida

- accumulatori al piombo esausti

- ingombranti

          2. Allorquando questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all’uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che, verranno di volta in volta stabilite e rese note. Per i rifiuti umidi, nel caso gli utenti vengono dotati di apposito contenitore, questi, oltre ad adeguarsi alle modalità di conferimento, dovranno provvedere alla perfetta tenuta del contenitore stesso. Nel caso in cui il Servizio sarà effettuato con il metodo a sacchi, l’utente si dovrà dotare di appositi sacchetti biodegradabili.

          3. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all’utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

 

 

Art. 53

Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

 

          1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune o/il gestore del servizio.

          2. I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinanti da altre sostanze, verranno avviati ad impianto di compostaggio.

          3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà il gestore del Servizio per concordare il momento di raccolta.

          4. E’ fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.

          5. È possibile conferire tali rifiuti presso le aree o isole ecologiche negli orari di apertura e secondo le modalità di conferimento per  le stesse stabiliti.

 

 

Art. 54

Norma transitoria

 

          1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate da questo Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo ( intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove ) é introdotta gradualmente nel corso di quattro anni solari successivi alla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi che prevedano:

a) I materiali che si intende raccogliere in maniera separata;

b) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;

c) I costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;

d) I possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale;

          2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l’utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dall’Amministrazione.

 

 

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

Art. 55

Definizioni

 

          1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:

a) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all’utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

f) Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97

g) Prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’ imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i)   Riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso i riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l)   Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall’allegato C al D.Lgs. 22/97;

m) Recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imabllaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

n) Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusioni dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) Smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all’allegato B al D.Lgs 22/97;

p) Operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s) Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme previste dalla normativa vigente o loro concessionari;

t)   Consumatore: l’utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u) Accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 22/97.

 

 

Art. 56

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

 

          1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi , nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

          2. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo “chi inquina paga” per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

          3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti:

          I produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi.

          5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all’obbligo del ritiro, i produttori possono:

a)  organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;

c) mettere in atto un sistema cauzionale sull’imballaggio per incentivarne la restituzione.

          6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

          7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all’art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare all’Osservatorio di cui all’art.26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. citato, di:

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

          8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 22/97.

          9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’art. 40 del D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all’osservatorio sui rifiuti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

          10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obhligati a partecipare ai consorzi di cui all’art 40 del D.Lgs. 22/97 , fatti salvi l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.54 del D.Lgs. 22/97.

          11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

          12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

 

 

Art. 57

Modello unico dichiarazione ambientale

 

          1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonchè i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

 

 

Art. 58

Imballaggi del consumatore

 

          1. Gli imballaggi del consumatore sono raccolti dal Servizio pubblico.

          2. I consumatori devono conferire obbligatoriamente in maniera differenziata gli imballaggi di cui intendono disfarsi secondo le modalità indicate dal gestore del Servizio pubblico (cassonetti per raccolta separata, campane, sacchi, Aree o isole ecologiche, ecc.).

          3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

          4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

 

 

TITOLO IV

TASSA / TARIFFA

 

Art. 59

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

 

          1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto 1. dell’art. 16 del presente regolamento nelle sue varie fasi e dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni.

          2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni “ vigente, ai sensi del citato D,Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

          3. A decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal DPR 27 aprile 1999 n. 158,  la tassa di cui al comma 1 e 2 del presente articolo verrà soppressa ed il Comune dovrà provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.

 

 

 

Art. 60

Pesatura dei rifiuti

 

    

          1. Nelle more del passaggio al sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune avvierà, con forme adeguate, l’attivazione di servizi di raccolta differenziata con le modalità previste dal presente regolamento (isole ecologiche, aree ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall’art.49, comma 10, del decreto legislativo n.22/97, da corrispondere secondo modalità che verranno determinate con separati atti amministrativi.

 

 

TITOLO V

RAPPORTI CON L’UTENZA E ASSOCIAZIONI

 

Art. 61

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

 

          1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all’ art. 6 della legge 11 agosto 1991. n. 266.

          2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

 

 

Art. 62

Il riconoscimento e l’autorizzazione

 

          1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

          2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

          3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d’intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

          4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti similari della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

 

 

Art. 63

Principi gestionali e requisiti

 

          1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell’espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione

- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico

-  osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari

- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti

- non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

          2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all’occupazione di suolo pubblico.

          3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

          4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l’effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

 

 

Art. 64

Condizioni operative

 

          1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

-    frazione secca (carta, cartone, plastica)

-    vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi

-    alluminio in forma di lattine per liquidi

-    metalli

-    rifiuti ingombranti di origine domestica

si fa espresso divieto di raccolta di:

-    frazione umida dei rifiuti urbani

-    verde da giardino

-    rifiuti urbani pericolosi

-    rifiuti speciali assimilati

-    olii e batterie auto

          2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

          3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

          4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell’attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

          5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

 

 

Art. 65

Coinvolgimento degli utenti

 

          1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

 

 

Art. 66

Incentivi

 

          Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifuti urbani e assimilati con:

a) attestati di benemerenza: saranno conferiti sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso;

b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;

c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

         

Art. 67

Riscontri e divulgazione dei risultati

 

          1. Il Comune da informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

 

 

TITOLO VI

GESTIONE DEL SERVIZIO

 

Art. 68

Principi fondamentali

 

          1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:

a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;

b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) Garantire la partecipazione e l’accesso dei cittadini alla prestazione del servizio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

 

 

Art. 69

Standard di qualità

 

          1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:

a) Continuità e regolarità nell’erogazione del servizio;

b) Completezza e accessibilità dell’informazione all’utente;

c) Termine massimo di risposta ai reclami;

d) Sicurezza degli impianti;

e) Rumorosità dei mezzi impiegati;

f) Numero del personale addetto;

g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;

h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;

i)   Densità media della popolazione;

l)   Densità media di uffici e servizi;

m)      Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

          2. Con l’indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

          3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione).

    

 

Art. 70

Informazioni e comunicazioni all’utente

 

          1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l’ufficio per le relazioni con il pubblico.

          2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, anche con l’apporto del corpo delle GEV, nonché delle associazioni ambientalistiche e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull’ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

         

 

Art. 71

Forme di gestione

 

          1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune tramite l’Autorità di ambito ottimale territoriale e mediante il gestore del servizio.

          2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull’attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.

          3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;

d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal I titolo del presente regolamento;

e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;

f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.

 

 

Art. 72

Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

 

          1. I soggetti affidatari dell’intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

          2. L’ obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli 62, 63, 64.

          3. Fino alla piena operatività dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale, ogni altro profilo dei rapporti tra il Comune e il gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

 

 

TITOLO VII

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

 

Art. 73

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

 

          1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

 

 

Art. 74

Controlli

 

          1. Come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 22/97 la Provincia esercita l’attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.

          2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative, dei regolamenti vigenti e del contratto di servizio col gestore oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL., e della vigilanza ambientale svolta dall’ ARPA.

          3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all’art. 21 del D.Lgs. 22/97.

 

 

Art. 75

Accertamenti

 

          1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

          2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

         

Art. 76

Efficacia del presente regolamento

 

          1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

          2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

 

 

 

Art. 77

Sistema sanzionatorio

 

Riferimenti                       Violazione                                     Sanzione edittale               Oblazione            Autorità

                                                                                                                                                        in via              competente

                                                                                                       min.               max.                 breve           all’ingiunzione

                                                                                                          €                €                  €

 

Art. 17 comma 1                Chiunque contravviene alle

                                            modalità di conferimento

                                            dei rifiuti al servizio

                                            pubblico previste dall’art.17

                                            del presente regolamento

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

Art. 18 punto 3                 Chiunque modifica la posizione

                                            dei cassonetti o di altri contenitori

                                            per la raccolta dei rifiuti

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

Art. 27 comma 3                Chiunque conferisce presso

                                            i cestini stradali rifiuti domestici

                                            o ingombranti

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

Art. 30 comma 1                I concessionari ed occupanti di

                                            posti di vendita nei mercati che non

                                            ottemperano all’obbligo di separare

                                            i rifiuti provenienti dalle proprie

                                            attività e conferirli al servizio pubblico

                                            secondo le modalità impartite

                                            con Ordinanza Dirigenziale

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

Art. 31 comma 1                I gestori di esercizi pubblici

                                            che usufruiscono di concessioni

                                            di aree pubbliche che non provvedono

                                            alla costante pulizia dell’area occupata

 

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

Art. 32 comma 2                Coloro i quali organizzano manifestazioni

                                            di tipo culturale, sportivo, ecc. su aree

                                            pubbliche che non provvedono a informare

                                            con almeno 15 gg. di anticipo gli uffici comunali

                                            preposti allegando il programma delle iniziative

                                            ed indicando le aree che si intendono occupare

                                           

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

Art. 33 comma 1                Chiunque effettua operazioni di carico,

                                            scarico e trasporto di merci e materiali,

                                            lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico

                                            rifiuti di qualsiasi genere

 

                                           

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

Riferimenti                       Violazione                                     Sanzione edittale               Oblazione            Autorità

                                                                                                                                                        in via              competente

                                                                                                       min.               max.                 breve           all’ingiunzione

                                                                                                          €                €                  €

 

Art. 36 comma 1                Le persone che conducono cani o

                                            altri animali per le strade o aree pubbliche

                                            sui marciapiedi ed i percorsi pedonali

                                            che non provvedono alla rimozione

                                            con strumenti igienicamente idonei

                                            delle feci eventualmente abbandonate

                                            dagli animali

                                           

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

Art. 36 comma 1bis          Chiunque abbandona sul suolo pubblico

                                            in violazione dell'art. 36 comma 1 bis

                                            gomme da masticare 

                                                                                                                                 

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

 

Art. 36 comma 4                Chiunque effettua la distribuzione di

                                            volantini al di fuori dei casi previsti

                                            dall'art. 36 comma 4

                                           

                                                                                                       25,00             500,00                50,00                 Comune

 

 

Art. 50 comma 1

Art. 14 commi 1, 2,           

Art. 43 comma 2                Chiunque abbandona

Art. 44 comma 1                o deposita rifiuti ovvero

Art. 46 commi 1, 2             li immette nelle acque

D. Lgs. 22/97                     superficiali o sotterranee              103,00            620,00               207,00                Comune

 

 

 

Art.50 comma 1                 Chiunque abbandona

D. Lgs. 22/97                     rifiuti non pericolosi e non

                                            ingombranti sul suolo                    26,00             155,00                52,00                 Comune

 

    

 

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 78

Rinvio ad altre predisposizioni

 

          1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

 

 

Art. 79

Pubblicità del regolamento

 

          1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l’Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

          2. Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

         

 

Art. 80

Disposizioni finali

 

          1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia in contrasto con lo stesso.

 

 

 ALLEGATO A

 

CLASSIFICAZIONE DEI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

 

Condizioni qualitative e composizione analoghe a quelle dei rifiuti urbani o comunque da manufatti simili a quelli sottoelencati:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e latticini e simili); -

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;

- cassette, pallets;

- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta metallizzata e simili;

- frammenti e manufatti di, vimini e sughero;

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

- fibra di legno e pasta di 1egno, anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetiche, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e similpelle;

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali

- rifiuti i.ngombranti;

- imbottiture isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali  lane di vetr.o e di r.occia, espansi elastici  e minerali simili;

-moquette linoleum. Tappezzerie , pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali  vari in pan.nelli  (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e  manufatti di stucco e gesso essicati;

- manufatti  di ferro, tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri adesivi ;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole  e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in  genere della  produzione alimentare, purché  non allo stato liquido, quali  per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria  molitoria e della pastificazione, partite degli alimenti deteriorati, anche inscatolati  o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di granatura e trebbiatura e simii) ;

- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazioni di principi attivi;

- accessori per l’informatica.

 

  

 

ALLEGATO B

 

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

 

          N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell’articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente:

D   1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D   2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D   3 Iniezioni in profondita’ (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D   4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D   5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D   6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccettol’immersione

D   7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D   8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D   9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

 

 

ALLEGATO C

                                                                                             

ELENCO DEI RIFIUTI ISTITUITO CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 1 LETT. A)
DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE RELATIVA AI RIFIUTI E ALL’ART. 1 PAR. 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI

come Allegato della Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 come modificata dalle Decisioni
2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE


 

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