COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

 

 

Regolamento Comunale del Servizio

di Pubblica Illuminazione ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso


Norme per il miglioramento dell’illuminazione pubblica esterna attraverso il contenimento del consumo energetico

e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso

Approvato con delibera di giunta comunale n. 321 del 31.10.2005

 


Articolo 1
Tutti gli impianti pubblici comunali di illuminazione esterna in fase di progettazione, appalto o installazione dovranno essere eseguiti secondo criteri “antinquinamento luminoso” con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento negli impianti di pubblica illuminazione comunali non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri successivamente indicati.
Inoltre, quelle già esistenti sul territorio del Comune dovranno essere gradualmente sostituite, modificate o utilizzate secondo le modalità esposte nei successivi articoli.
 

Articolo 2
Agli effetti del presente regolamento sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento tutti gli apparecchi di illuminazione dotati di dispositivi di controllo del flusso luminoso diretto verso il basso.
La scelta degli apparecchi di illuminazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle seguenti tipologie:
o Sfere o lanterne munite di gruppo ottico lamellare o di lente toroidale in vetro ottico per la distribuzione di luce verso il basso.
o Proiettori con riflettore asimmetrico o in alternativa con riflettore simmetrico purché muniti di schermo per l’orientamento del flusso luminoso. Nell’installazione degli apparecchi di illuminazione si dovrà aver cura che l’emissione della luce sia diretta verso il basso, in modo da ridurre il più possibile l’inquinamento luminoso.
Allo scopo di uniformare la qualità della luce emessa dagli impianti di illuminazione stradale esterne al centro urbano, é opportuno che siano impiegate preferibilmente lampade al sodio ad alta pressione del tipo ad alta efficienza; mentre per l’illuminazione delle aree urbane é possibile utilizzare lampade a ioduri metallici ad alto rendimento luminoso.
E’ consentito l’uso di lampade elettroniche a basso consumo purché secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l’inquinamento luminoso gli impianti di illuminazione dovranno esser realizzati in modo che dopo le ore 23 si riduca la quantità si luce emessa utilizzando allo scopo uno dei seguenti sistemi:
· impianto con controllore elettronico di flusso luminoso
· impianto con doppio circuito tutta-notte mezza-notte
· altri dispositivi o tecnologie presenti sul mercato

Articolo 3
E’ fatto divieto di utilizzare, per l’illuminazione pubblica e privata, fasci di luce orientati dal basso verso l’alto. Fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un’inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici nonché idonei schermi per evitare dispersioni verso l’alto se necessario e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare. Tale disposizione si applica anche alle insegne non dotate di luce propria. Per quelle luminose di non specifico e necessario uso notturno dovrà essere osservato, per lo spegnimento obbligatorio, l’orario previsto dall’articolo 2.
Nell’illuminazione di edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall’alto". Solo nei casi di assoluta impossibilità di attuazione della stessa, e per soggetti di particolare e comprovato pregio architettonico, é prevista deroga e quindi la tecnica radente dal basso: in tal caso i fasci di luce dovranno rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi, prevedendo lo spegnimento parziale o totale, o la diminuzione di potenza impegnata degli impianti dopo le ore indicate nell’articolo 2.
 

Articolo 4
Le Ditte fornitrici e/o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno, sotto la direzione dell’Ufficio tecnico comunale uniformare le nuove installazioni ai criteri sopra indicati. L’Amministrazione Comunale avvierà specifiche campagne rivolte ad incentivare i titolari di impianti privati alla installazione dei nuovi impianti o all’adeguamento di quelli esistenti in conformità ai criteri ed alle prescrizioni del presente regolamento.
 

Articolo 5
Con l’entrata in vigore del presente regolamento il Comune, nell’ambito dei finanziamenti assegnati e/o destinati allo scopo di cui al presente regolamento dovrà avviare la graduale sostituzione o modifica tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati per ridurre l’inquinamento luminoso, l’abbagliamento ed i consumi energetici impegnandosi a ricercare le adeguate e sufficienti risorse finanziarie.
Per l’adeguamento degli impianti si potrà procedere anche alla sola installazione di appositi schermi sulle armature, alla sostituzione dei vetri di protezione e delle lampade, alla modifica di inclinazione delle sorgenti, ovvero ancora alla semplice rimozione dei vetri protettivi, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quanto disposto nel presente regolamento

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